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Novità Iva
14 Maggio 2021

Integratori alimentari: sì all’aliquota Iva ridotta dopo il parere dell’Agenzia delle Dogane.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante l’aliquota Iva da applicare in caso di cessioni di integratori alimentari.

L’istante è una società italiana che si occupa principalmente della fabbricazione di medicinali. Tra i prodotti dell’azienda vi è un integratore alimentare presentato nella forma di un liquido bianco al gusto di ciliegia. Questo integratore permette di assumere ogni giorno la corretta quantità di calcio.

La società ha chiesto un parere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riguardo alla classificazione doganale da attribuire al prodotto in questione. L’Agenzia ha ritenuto di poter affermare che tale integratore debba essere classificato nel Capitolo 21 destinato alle preparazioni alimentari diverse. In particolare, il prodotto deve essere classificato alla voce 2106 riguardante le preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove e, ancora più in particolare, al codice NC 21069092, previsto per le preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove, diverse dai concentrati di proteine e non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell’1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio o di isoglucosio e meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola.

La società istante fabbrica anche un secondo prodotto consistente in un integratore alimentare per bambini dai quattro anni in su che permette di integrare ogni giorno il fabbisogno di vitamina D3. Con un parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato precisato che anche questo integratore deve essere classificato come il precedente, ossia nell’ambito del Capitolo 21 destinato alle preparazioni alimentari diverse, alla voce 2106 delle preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove e al codice NC 21069092.

L’istante ha, quindi, richiesto all’Agenzia delle Entrate se possa correttamente essere applicata a questi prodotti l’aliquota Iva ridotta del 10 % prevista al punto 80 della tabella A, parte terza, allegata al Decreto Iva del 1972, destinata alle preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 333 dell’11 maggio 2021, ha, in primo luogo, evidenziato che gli integratori alimentari non sono prodotti che beneficiano automaticamente dell’aliquota Iva ridotta. Occorrerà decidere l’eventuale applicazione di un’aliquota Iva ridotta valutando caso per caso, sulla base del parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha analizzato la composizione di tali prodotti.

Quindi, la cessione degli integratori alimentari sarà soggetta all’aliquota Iva ridotta soltanto nel caso in cui i relativi componenti siano riconducibili, in base a quanto espresso nel parere dell’Agenzia delle Dogane, ai prodotti indicati nella tabella A, parte seconda, seconda-bis o terza, allegata al Decreto Iva, per i quali è prevista l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta del 4 %, del 5 % o del 10 %.

Per molti di questi prodotti, l’Agenzia delle Dogane ha sostenuto la classificazione nell’ambito della voce 2106 destinata alle preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove, alla quale consegue il riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’applicabilità dell’aliquota Iva del 10 %, in quanto trattasi di prodotti riconducibili al numero 80 della tabella A, parte terza, allegata al Decreto Iva.

Riguardo al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che per entrambi i prodotti l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha espresso parere tecnico in virtù del quale ha stabilito che possono essere classificati, nel rispetto delle regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata, nell’ambito del capitolo 21, alla voce 2106 e, più specificamente, al codice NC 21069092.

Tenuto conto di tale parere, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il codice NC 2106 corrisponde alla voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987 che è specificamente richiamata al punto 80, della tabella A, parte terza, allegata al Decreto Iva.

Pertanto, entrambi i prodotti rientrano tra le preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove, comprese appunto alla voce 2107, le cui cessioni sono soggette all’aliquota Iva ridotta del 10 %.

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