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Novità Iva
29 Novembre 2019

Fatture emesse erroneamente con Iva: chiarimenti sui rimedi a disposizione

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo al regime di non imponibilità Iva.

La società istante ha sottoscritto un contratto di appalto per scavo e fondazione di un padiglione dell’Expo di Milano del 2015. La cliente con la quale ha sottoscritto tale contratto non era identificata ai fini Iva in Italia e non aveva rilasciato alcuna dichiarazione utile a ritenere che potesse beneficiare del regime di non imponibilità Iva sugli acquisti. Quindi, l’istante aveva fatturato i lavori effettuati con Iva.

Successivamente, la società che aveva richiesto i lavori ha chiesto la restituzione dell’Iva addebitata in fattura, presentando, a giustificazione di tale richiesta, la traduzione del Decreto Governativo dal quale risultava che, come società interamente di proprietà statale, era dirigente e nello stesso tempo esecutore del progetto per la realizzazione del padiglione dell’Expo su mandato del Governo del suo Paese.

Pertanto, l’istante ha confermato la possibilità per la società di beneficiare del regime di non imponibilità dell’Iva sugli acquisti effettuati per la realizzazione del padiglione dell’Expo. Ora, ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se lei stessa abbia diritto al rimborso dell’Iva applicata a titolo di rivalsa e versata all’Erario e se tale diritto possa intendersi maturato dalla trasmissione della traduzione del provvedimento governativo.

Nella Risposta n. 498 del 26 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato una Risposta fornita in precedenza nella quale aveva chiarito che i fornitori che abbiano erroneamente addebitato l’Iva al proprio cliente, non essendo a conoscenza della possibilità per il cliente medesimo di beneficiare di un regime di non imponibilità, possono procedere, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione, ad una variazione in diminuzione, emettendo una nota di credito a favore dell’acquirente. Così la società acquirente può essere ristorata dell’imposta ad essa erroneamente addebitata ed i fornitori possono recuperare tale importo attraverso il meccanismo della detrazione.

Il cliente ha la possibilità di agire in sede giudiziale nei confronti dei fornitori per la ripetizione dell’indebito entro il termine di dieci anni, mentre i fornitori possono presentare domanda di restituzione del tributo che sia stato indebitamente applicato.

In particolare, in virtù di quanto previsto dalla disciplina in materia di Iva, il soggetto passivo può presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data di versamento della stessa o, se successivo, dal giorno nel quale si è verificato il presupposto della restituzione.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’atto che legittima la società acquirente a beneficiare del regime di non imponibilità Iva è il Decreto Governativo con il quale sono assegnati alla società medesima i compiti relativi alla conduzione ed allo svolgimento della realizzazione del padiglione dell’Expo di Milano del 2015. Da tale atto, consegue la possibilità per l’istante di emettere fatture in regime di non imponibilità Iva.

Quindi, avendo l’istante emesso le fatture in data successiva al Decreto Governativo, avrebbe potuto correggerle mediante l’emissione di una nota di variazione, entro il termine di un anno dalla data di emissione. In alternativa, l’istante avrebbe potuto richiedere la restituzione dell’Iva addebitata ed erroneamente versata entro il termine di due anni dalla data del versamento.

A tal proposito, non rileva la data in cui è stata eseguita la traduzione del documento governativo o la data nella quale tale traduzione è stata consegnata all’istante. Ciò che rileva esclusivamente è il provvedimento governativo con il quale è stato riconosciuto alla società acquirente il ruolo di dirigente ed esecutore del progetto relativo alla realizzazione del padiglione dell’Expo.

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