Il “Decreto fiscale” (Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016) ha modificato la disciplina dei depositi fiscali ai fini Iva, con decorrenza dal 1° aprile 2017.
Le nuove regole prevedono che l’estrazione di beni dal deposito Iva sia effettuata senza il pagamento dell’imposta se eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza, appunto, il pagamento dell’Iva. La dichiarazione d’intento deve comunque essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario fornire, con la Risoluzione n. 35 del 20 marzo 2017, alcune indicazioni riguardo alle modalità di compilazione del modello della dichiarazione di intento.
L’esportatore abituale deve compilare una dichiarazione d’intento per ogni estrazione effettuata, indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito. Quindi, nella sezione dedicata al “destinatario della dichiarazione”, devono essere inseriti il codice fiscale, la partita Iva e la denominazione del gestore del deposito Iva. L’importo dell’estrazione deve essere, invece, inserito nella sezione “Dichiarazione” – campo 1 “una sola operazione per un importo fino a Euro”.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che l’esportatore abituale che procede all’estrazione senza il pagamento dell’Iva deve trasmettere per via telematica la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate e deve acquisire la relativa ricevuta telematica. La dichiarazione, inoltre, insieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia, deve essere consegnata al gestore del deposito.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito che l’utilizzo della dichiarazione d’intento per l’estrazione dei beni dal deposito Iva comporta l’utilizzo da parte dell’esportatore abituale del suo plafond disponibile. Per ogni singola estrazione, infatti, l’importo del plafond deve essere ridotto dell’ammontare indicato nella sezione “Dichiarazione” – campo 1 “una sola operazione per un importo fino a Euro”.