NULL
Novità Iva
14 Gennaio 2017

Dichiarazione d’intento: tutte le indicazioni sul nuovo modello in uso dal marzo 2017

Scarica il pdf

Con la Risoluzione n. 120 del 22 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo al nuovo modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva.

Il nuovo modello, come indicato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016, con il quale è stato approvato, deve essere utilizzato per le operazioni da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

In primo luogo, è stato ricordato che nel nuovo modello non è più prevista la possibilità di riferire la dichiarazione d’intento ad un determinato periodo. Il periodo di riferimento prima veniva indicato nei campi 3 e 4 della sezione “dichiarazione” che, pertanto, sono stati eliminati.

Inoltre, è stato precisato che il nuovo modello per la dichiarazione d’intento riguarderà soltanto le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017, mentre le operazioni da effettuare fino al 28 febbraio 2017 dovranno essere oggetto della dichiarazione d’intento resa con il vecchio modello.

Qualora sia stato utilizzato un vecchio modello per la dichiarazione d’intento, indicando nei campi relativi al periodo di riferimento un periodo anche successivo al 28 febbraio 2017, la dichiarazione non sarà valida per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni dovrà, quindi, essere presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.

Se, invece, è stata presentata una dichiarazione d’intento secondo il vecchio modello con la compilazione del campo 1 (una sola operazione per un importo fino ad Euro) o del campo 2 (operazioni fino a concorrenza di Euro), la dichiarazione continuerà a valere fino al raggiungimento dell’importo indicato, anche per l’operazione o per le operazioni di acquisto effettuate dal 1° marzo 2017. Non sarà, quindi, necessario presentare una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel campo 2 della sezione “dichiarazione” deve essere indicato l’importo fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione d’intento. Qualora l’esportatore abituale che ha presentato la dichiarazione d’intento intenda acquistare senza Iva per un importo superiore a quello indicato, dovrà presentare una nuova dichiarazione d’intento, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare ad avvalersi della facoltà di acquistare senza Iva.

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto