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Novità Iva
14 Novembre 2014

Esportazioni: nuovo orientamento a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea

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Nella Risoluzione n. 98 del 10 novembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 8, primo comma, lett. b), del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, che disciplina le esportazioni di beni con trasporto a cura del cessionario non residente. La disposizione in questione prevede che l’operazione possa godere della non imponibilità ai fini Iva a condizione che i beni escano dal territorio comunitario entro 90 giorni dalla consegna al cessionario non residente. Nei trenta giorni successivi allo spirare del termine dei 90 giorni è possibile regolarizzare l’operazione, senza incorrere nella sanzione prevista dalla normativa.

I chiarimenti richiesti all’Agenzia delle Entrate riguardano, in particolare, il caso in cui la merce esca dal territorio comunitario oltre i 90 giorni. L’operazione diviene, in tale situazione, comunque imponibile, nonostante la merce sia stata esportata.

In una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è stata riconosciuta la possibilità per i singoli Stati membri di vincolare l’esenzione dell’operazione al rispetto di un determinato termine per il trasferimento fisico del bene all’estero.

La Corte Europea ha, però, anche affermato che una normativa nazionale che assoggetta l’esenzione all’esportazione ad un termine di uscita (con l’obiettivo legittimo di lottare contro l’elusione e l’evasione fiscale), senza consentire al soggetto passivo di dimostrare, al fine di beneficiare dell’esenzione, che la condizione è stata soddisfatta dopo lo scadere di tale termine, e senza prevedere il diritto del soggetto passivo al rimborso dell’Iva già corrisposta in ragione del non rispetto del termine, qualora fornisca la prova che la merce ha lasciato il territorio comunitario, eccede quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo di lottare contro l’elusione e l’evasione fiscale.

Alla luce di tale giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il regime di non imponibilità Iva, proprio delle esportazioni, debba applicarsi sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni ed il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine di trenta giorni (dallo scadere dei 90 giorni), termine previsto per la regolarizzazione, sia nell’ipotesi in cui il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso dei 90 giorni, purché sia stata acquisita la prova dell’avvenuta esportazione.

Così come deve essere data la possibilità di recuperare l’Iva versata. A tal fine, il contribuente deve emettere una nota di variazione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è avvenuta l’esportazione.

Altrimenti, il contribuente può richiedere il rimborso dell’Iva versata, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora la merce venga esportata oltre i 90 giorni, ma comunque entro i 30 giorni successivi previsti ai fini della regolarizzazione, e l’avvenuta esportazione sia stata provata, il contribuente potrà non versare l’imposta, senza incorrere in alcuna violazione sanzionabile.

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