L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al regime speciale Iva applicabile nel settore dell’editoria.
La società istante si occupa principalmente dell’attività di edizione di riviste e giornali periodici. Tale società ha affidato ad un’altra società la diffusione e la distribuzione dei suoi prodotti editoriali mediante le imprese di distribuzione locale. L’istante applica il regime speciale Iva monofase.
La questione è sorta a seguito della dichiarazione di fallimento della società distributrice. L’istante, alla data del fallimento, aveva maturato un credito consistente nei confronti della società distributrice in riferimento ai prodotti editoriali consegnati e non restituiti, per i quali non era stato pagato il prezzo. Una parte del credito è stata soddisfatta nel corso della procedura concorsuale, mentre la restante parte è rimasta definitivamente insoddisfatta. Per tale parte di credito rimasto insoddisfatto, l’istante ha liquidato un importo Iva con l’applicazione del sistema monofase.
Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, secondo la regola generale secondo la quale se un’operazione per la quale è stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali, il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 155 del 22 maggio 2019, ha evidenziato che nel settore dell’editoria trova applicazione il sistema monofase di corresponsione dell’Iva da parte di un solo soggetto passivo, ossia l’editore. In particolare, l’Iva è assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali.
Quindi, il documento di addebito che viene emesso dall’editore e dai successivi cedenti dei prodotti editoriali (come i distributori ed i rivenditori) non ha rilevanza né ai fini della rivalsa, né ai fini della detrazione da parte degli acquirenti.
Secondo questo speciale sistema Iva, l’imposta è dovuta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L’imposta può anche essere applicata sulla base del numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 70 % per i libri e dell’80 % per i giornali quotidiani e periodici.
La normativa in materia riconosce la possibilità di effettuare le variazioni dell’imponibile o dell’imposta nei soli casi in cui l’Iva dovuta dall’editore sia determinata sulla base del numero delle copie vendute. E’, infatti, previsto che, in caso di sopravvenuta restituzione di copie di pubblicazioni già vendute dagli editori ai distributori o ai soggetti che effettuano la vendita al pubblico o ai consumatori finali, sia possibile emettere una nota di variazione, sempre che la restituzione delle copie avvenga per i fatti previsti dalla normativa, accompagnati dalla relativa documentazione probatoria.
Nel caso specifico, l’Iva liquidata dall’istante è stata determinata con il differente metodo della forfettizzazione della resa. In questi casi, il momento impositivo si realizza con la consegna o la spedizione dei beni. Non vi è obbligo di emissione della fattura ed il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve avere l’annotazione che trattasi di operazione per la quale l’Iva è assolta dall’editore.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, così come avviene nel caso in cui l’Iva sia determinata sulla base delle copie vendute, anche qualora venga applicato il diverso criterio della forfettizzazione della resa deve ritenersi che siano applicabili le note di variazione in caso di sopraggiunta insolvenza del cliente.
La circostanza che sia stato scelto il criterio della forfettizzazione della resa, infatti, non deroga ai principi sostanziali di effettività e neutralità in materia di Iva. In base a tali principi, deve essere ammesso il recupero dell’imposta monofase già assolta sul prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale qualora venga meno, successivamente, la cessione dei prodotti editoriali da parte dell’editore.
Nel caso specifico, ai fini della variazione dell’imposta, occorre adottare un criterio che evidenzi il rapporto tra l’Iva versata dall’istante, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, e l’effettivo credito della società istante medesima rimasto definitivamente insoddisfatto.
L’istante potrà emettere la nota di variazione a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato fallimentare proposto per il fallimento della società distributrice. La variazione potrà essere effettuata esclusivamente dalla società istante, quale cedente ed unico soggetto passivo Iva sul commercio dei prodotti editoriali.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la nota di variazione in diminuzione può essere emessa al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno nel quale si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (ossia il passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato preventivo).