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Novità Iva
21 Gennaio 2022
4 Minuti di lettura

Corsi tenuti mediante didattica a distanza: ok all’esenzione Iva.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il trattamento Iva da applicare ai corsi di formazione tenuti a distanza.

La società istante svolge prestazioni didattiche e di formazione e, come ente accreditato, è inserito nel relativo elenco regionale. L’istante ha richiamato una risposta resa in precedenza dall’Agenzia delle Entrate nella quale viene affermato che il regime di esenzione Iva non può trovare applicazione per la formazione svolta al di fuori della Regione che ha rilasciato l’accreditamento per lo svolgimento della stessa attività formativa.

Nel caso descritto nell’istanza di interpello, le prestazioni di formazione possono essere fruite dai partecipanti ai corsi sia in presenza, presso la sede operativa della società istante, sia tramite didattica a distanza. In questo secondo caso, gli studenti possono essere localizzati fisicamente fuori dal territorio della Regione che ha rilasciato l’accreditamento.

L’insegnante che tiene i corsi è comunque presente fisicamente presso la sede della società istante. Il programma del corso rimane lo stesso sia che il corso sia tenuto in presenza, sia che sia tenuto mediante didattica a distanza.

Quale trattamento Iva deve essere applicato? La società istante può applicare l’esenzione Iva a tutte le prestazioni didattiche e formative riconosciute attraverso l’accreditamento della Regione, sia che siano fruite dai partecipanti in presenza, sia che siano fruite mediante didattica a distanza?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 25 del 14 gennaio 2022, ha ricordato che la disciplina Iva prevede che sia applicata l’esenzione Iva alle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù ed alle prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

Quindi, affinché venga riconosciuta l’esenzione Iva è necessario che sia soddisfatto il requisito oggettivo, ossia le prestazioni rese devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o di natura didattica di ogni genere, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, e che sia soddisfatto il requisito soggettivo, ossia le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni.

Il riconoscimento ai fini fiscali può essere effettuato dai soggetti competenti per materia, come Regioni ed enti locali, con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, come ad esempio attraverso l’istituto dell’accreditamento. Il riconoscimento deve comunque riguardare specificamente il corso educativo e didattico che il soggetto intende realizzare.

Pertanto, nel caso presentato dall’istante, l’accreditamento da parte della Regione e la relativa iscrizione della società istante nell’elenco regionale degli organismi di formazione non indica di per sé la presenza del requisito soggettivo prescritto dalla disciplina dell’esenzione Iva. E’ necessario che l’accreditamento sia riferibile alla specifica attività di formazione oggetto del quesito affinché possa dirsi soddisfatto il requisito soggettivo.

Riguardo alle modalità di svolgimento delle prestazioni didattiche e formative, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la fruizione a distanza dei servizi di insegnamento non muta la natura delle operazioni svolte che rimangono, quindi, delle prestazioni di insegnamento.

La circostanza che le prestazioni siano rese sia nei confronti di studenti presenti nella sede della società istante presso la quale viene tenuto il corso, sia nei confronti di studenti che assistono al corso tramite una piattaforma con modalità a distanza (e che, pertanto, potrebbero trovarsi anche in un’altra Regione rispetto a quella nella quale è situata la sede della società) non rileva ai fini dell’esenzione Iva perché comunque la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, ossia vi è la possibilità di interazione in tempo reale tra il docente e lo studente.

Considerando che la sede operativa della società istante presso la quale sono rese le prestazioni didattiche è situata nella Regione che ha fornito l’accreditamento dei corsi alla medesima società, può riconoscersi che, ai fini dell’applicazione dell’esenzione Iva, sussiste pienamente il collegamento tra l’erogazione dell’attività di formazione e la Regione che ha rilasciato l’accreditamento per lo svolgimento dell’attività di formazione.

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