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Novità Iva
31 Luglio 2020

Dichiarazione Iva integrativa nei termini: la richiesta di rimborso si trasforma in detrazione

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante la rettifica dell’originaria richiesta di rimborso del credito Iva.

La società istante ha presentato la dichiarazione Iva nel 2017, per il periodo d’imposta 2016, nella quale ha indicato un credito Iva ed una relativa richiesta di rimborso. L’istante ha, poi, ritenuto più conveniente utilizzare l’importo richiesto a rimborso in detrazione. Il quesito riguarda, quindi, la possibilità di presentare una dichiarazione Iva 2017 integrativa volta a revocare la precedente richiesta di rimborso. E’ chiesto chiarimento anche riguardo al termine entro il quale questa dichiarazione integrativa potrà essere presentata.

Nella Risposta n. 231 del 30 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato una propria precedente Circolare nella quale era stato chiarito che, in mancanza di prestazione di garanzia, il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso, presentando entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, una dichiarazione integrativa, nella quale indicare il credito, o parte di esso, come eccedenza da utilizzare in detrazione o in compensazione.

Questo principio è stato, poi, ribadito e confermato in diversi documenti di prassi della stessa Agenzia delle Entrate.

Successivamente, con il Decreto Legge n. 193 del 2016, è stata introdotta una disciplina della dichiarazione Iva integrativa distinta ed autonoma rispetto alla disciplina delle imposte sui redditi e dell’Irap. Si tratta di una disciplina che comunque è modellata su quella delle imposte sui redditi e tendenzialmente coincidente con essa.

In particolare, sono stati equiparati i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, a prescindere dalla circostanza che gli errori o le omissioni da correggere siano a favore dell’Amministrazione finanziaria o del contribuente.

In entrambi i casi, infatti, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi di accertamento relativi al 2016 ed ai periodi successivi, o non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2016.

Questo cambiamento dei termini per la presentazione della dichiarazione integrativa ha comportato la modifica dei termini entro i quali l’Amministrazione finanziaria può procedere alla liquidazione ed all’accertamento della dichiarazione integrativa stessa, limitatamente ai nuovi elementi in essa indicati, e la previsione di differenti modalità di utilizzo dall’eventuale credito emergente dalla dichiarazione integrativa, a seconda dei termini di presentazione della stessa.

In particolare, nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, l’eventuale credito può essere esercitato in compensazione nel modello F24 per il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione integrativa. Il credito risultante dalla dichiarazione integrativa, inoltre, dovrà essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, confermato che ritiene ammissibile la possibilità di variare la scelta effettuata inizialmente dal contribuente riguardo alle modalità di utilizzo del credito Iva. La variazione dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i termini previsti alla normativa attualmente vigente.

Quindi, con riguardo al caso specifico esaminato dall’Agenzia delle Entrate, l’istante potrà modificare la scelta riguardo alla modalità di utilizzo del credito Iva, da rimborso a detrazione/compensazione, purché il rimborso non sia stato ancora eseguito, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini previsti dalla normativa attualmente in vigore e indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.

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