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Novità Iva
9 Aprile 2021

Dichiarazione Iva: due moduli per operazioni prima e dopo l’avvio del fallimento

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di un nuovo quesito riguardante l’Iva e le operazioni compiute prima e dopo l’avvio di una procedura fallimentare.

A presentare l’istanza di interpello è la curatela fallimentare di una società che aveva già richiesto in precedenza chiarimenti riguardo all’Iva di rivalsa relativa ad operazioni di cessione di contratti sportivi, assimilate a prestazioni di servizi, effettuate prima dell’avvio della procedura concorsuale (avvenuto nel 2019), nel caso in cui il relativo corrispettivo sia stato incassato dopo la dichiarazione di fallimento (nel corso del 2020).

La Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate aveva risposto che l’Iva relativa a prestazioni realizzate prima della procedura fallimentare, addebitata in via di rivalsa nel corso della procedura stessa, è da considerarsi come un debito concorsuale. Quindi, le fatture emesse per documentare l’incasso del corrispettivo in relazione a queste operazioni devono essere annotate separatamente ed il debito Iva non deve confluire nella liquidazione periodica e annuale. Il debito Iva dovrà essere comunicato tempestivamente all’Agenzia delle Entrate affinché possa essere effettuata l’insinuazione al passivo.

L’istante si è già adeguata a tale parere ed ha contabilizzato separatamente le operazioni attive e passive realizzate prima dell’avvio della procedura fallimentare, la cui imposta è divenuta esigibile o detraibile nel corso del 2020, rispetto alle operazioni attive e passive effettuate nel 2020, ma successive alla dichiarazione di fallimento. L’istante ha anche provveduto a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite Posta Elettronica Certificata, l’ammontare del debito Iva non versato.

Il quesito posto ora all’Agenzia delle Entrate riguarda le corrette modalità di compilazione della dichiarazione annuale Iva 2021. Questo anche per utilizzare in compensazione il credito Iva emergente dal periodo d’imposta 2020.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 230 dell’8 aprile 2021, ha, prima di tutto, confermato quanto era stato chiarito in precedenza dalla Direzione Regionale, ossia che quando l’evento che genera il debito Iva si verifica prima dell’apertura della procedura concorsuale, la circostanza che l’Iva diventi esigibile nel corso della procedura non ne modifica la natura e, quindi, il credito partecipa alla ripartizione dell’attivo al pari degli altri crediti concorsuali.

Potrà essere presentata la dichiarazione annuale Iva nel 2021, anche se il fallimento è stato aperto nel 2019. In particolare, la dichiarazione dovrà essere presentata con due moduli. Nel primo modulo, dopo aver barrato la casella posta al rigo VA3, dovranno essere indicate le operazioni effettuate nel periodo precedente all’apertura della procedura fallimentare la cui Iva è divenuta esigibile o detraibile nel corso del 2020. Nel secondo modulo dovranno essere indicate le operazioni attive e passive effettuate nel periodo d’imposta 2020.

L’eventuale credito Iva emergente nel quadro VX potrà essere utilizzato per compensare, nel modello F24, i debiti fiscali e contributivi maturati successivamente all’apertura del fallimento.

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