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Novità Iva
26 Aprile 2019

Definizione agevolata per accertamento di un’Iva indetraibile: il cedente può chiedere il rimborso

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L’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a rispondere a due interpelli relativi alla definizione agevolata di una controversia tributaria avente ad oggetto un avviso di accertamento per il recupero dell’Iva indetraibile in capo al cessionario.

La Guardia di Finanza aveva provveduto a consegnare alla cedente un processo verbale di constatazione con il quale venivano contestate delle violazioni in materia di Iva. La verifica riguardava una serie di operazioni di cessione di beni e di crediti commerciali intercorse tra le due società istanti, la cedente e la cessionaria. Le cessioni, che erano state assoggettate ad Iva, avrebbero dovuto essere qualificate come un’unica operazione di trasferimento di ramo d’azienda, assoggettata ad imposta di registro.

Era stato, quindi, notificato alla cessionaria un avviso di accertamento per l’Iva indebitamente detratta in occasione dell’acquisto dei singoli beni dalla cedente. Era stato, inoltre, notificato sia alla cessionaria, che alla cedente un avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro.

La società cessionaria ha impugnato l’avviso di accertamento riguardante l’Iva, così come, congiuntamente alla cedente, ha proposto un ricorso contro l’avviso di liquidazione. In pendenza di entrambi i giudizi, è entrato in vigore, il 24 ottobre 2018, il Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 che ha consentito la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti a quella data.

Nelle Risposte n. 128 e n. 129 del 23 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha dapprima ricordato che il Decreto Legge n. 119 del 2018, appunto, prevede che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso è pendente in primo grado, in particolare, come nel caso specifico, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 % del valore della controversia.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la regola secondo la quale nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, che sia stata accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o dal prestatore entro due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

Una condizione necessaria per la presentazione della domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, pertanto, è l’avvenuto accertamento in via definitiva dell’imposta da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di definizione agevolata della controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento per il recupero dell’Iva indetraibile dal cessionario, il procedimento può considerarsi concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara la cessazione della materia del contendere a seguito di tale definizione agevolata.

Pertanto, una volta passata in giudicato tale pronuncia, il cedente potrà presentare domanda di restituzione dell’Iva versata entro due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il cedente potrà presentare domanda di rimborso dell’Iva versata per un importo pari a quanto restituito al cessionario, che non potrà essere superiore a quanto effettivamente pagato dal cessionario per la definizione agevolata. Nel caso in questione, quindi, potrà essere al massimo pari al 90 % del valore della controversia. Rileveranno le rate effettivamente pagate, in caso di pagamento rateizzato dell’importo dovuto per la definizione agevolata della controversia.

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