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Novità Iva
1 Luglio 2022
3 Minuti di lettura

Decreto Semplificazioni fiscali: le novità in materia di Iva.

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, il Decreto Legge n. 73 del 21 giugno 2022 contenente diverse misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali (cosiddetto Decreto “Semplificazioni fiscali”). Ecco alcune novità in materia di Iva introdotte con il Decreto “Semplificazioni fiscali”.

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IVA DELLE PRESTAZIONI RESE AI RICOVERATI ED AGLI ACCOMPAGNATORI DEI RICOVERATI (articolo 18 del Decreto Legge n. 73 del 2022).

Sono esenti Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza o individuate con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. L’esenzione Iva trova ora applicazione anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da ospedali, cliniche o case di cura convenzionate, quando tale soggetto a sua volta acquisti tale prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione Iva in questione. In tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.

Inoltre, l’aliquota Iva ridotta del 10 %, prima prevista soltanto per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive, come alberghi e motels, e per le prestazioni di maggior confort alberghiero rese a persone ricoverate in strutture sanitarie viene estesa anche alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dalle strutture sanitarie ed anche da case di cura non convenzionate.

LA PROROGA DEL MECCANISMO DI INVERSIONE CONTABILE (articolo 22 del Decreto Legge n. 73 del 2022).

Prorogato al 31 dicembre 2026 il periodo di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. In precedenza, il termine di conclusione del periodo in questione era fissato al 30 giugno 2022.

Ricordiamo che l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile o “reverse charge” comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’Iva debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente in luogo del cedente o del prestatore.

Tale meccanismo del “reverse charge vale per:

  • le cessioni di telefoni cellulari;
  • le cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop e di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali;
  • i trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra;
  • i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva Comunitaria del 1987 e dei certificati relativi al gas ed all’energia elettrica;
  • le cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore.
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