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Novità Iva
29 Gennaio 2021

Decreto Rilancio e agevolazioni Iva: sì anche per gli accessori alle strumentazioni

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante le agevolazioni Iva introdotte dal Decreto “Rilancio”.

L’istante è una società a responsabilità limitata che commercializza all’ingrosso dispositivi medici ed apparecchiature mediche di elevata qualità, innovazione e tecnologia, come ossimetri e pulsossimetri.

In virtù di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare del 15 ottobre 2020, questi beni possono essere inclusi nella categoria della strumentazione per diagnostica per Coronavirus e, quindi, è applicabile ad essi la disciplina delle agevolazioni Iva prevista dal Decreto “Rilancio” del maggio del 2020.

L’azienda istante commercializza anche del materiale di consumo necessario all’utilizzo di tali beni, come i coprisonda monouso per i termometri, i sensori per l’ossimetria cerebrale e somatica, i sensori a dito per pulsossimetri riutilizzabili e monouso.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare anche a questi ultimi beni l’esenzione Iva prevista dalla normativa su richiamata.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 56 del 25 gennaio 2021, ha ricordato che con il Decreto “Rilancio” è stato introdotto un regime di esenzione Iva, fino al 31 dicembre 2020, e l’aliquota Iva ridotta del 5 %, a partire dal 1° gennaio 2021, ai beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Coronavirus.

Con la Circolare n. 26 del 15 ottobre 2020 sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi ed operativi in materia.

Tra i chiarimenti forniti, vi è anche quello secondo il quale rientrano nell’ambito di applicazione delle agevolazioni Iva in questione i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri), in quanto trattasi di dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza respiratoria derivante dal Coronavirus.

L’elencazione delle diverse ipotesi per le quali è ammessa l’applicazione delle agevolazioni Iva, inserita nella disposizione del Decreto “Rilancio”, è comunque da considerarsi come tassativa e non semplicemente come esemplificativa.

E’ anche vero che l’articolo 12 del nostro Decreto Iva stabilisce che le attività di trasporto, posa in opera, imballaggio, confezionamento, fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuate direttamente dal cedente o prestatore o effettuate per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente ad Iva nei rapporti tra le parti dell’operazione principale. Quindi, se la cessione o la prestazione principale è soggetta ad Iva, i corrispettivi delle cessioni o delle prestazioni accessorie concorrono a formarne la base imponibile.

Il principio di accessorietà, pertanto, comporta che i corrispettivi delle prestazioni accessorie concorrono alla formazione della base imponibile dell’operazione principale, anche se addebitati separatamente dal corrispettivo pattuito per l’operazione principale.

In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, una prestazione è da considerarsi accessoria ad una prestazione principale quando costituisce per i clienti non un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale. Ciò che deve essere oggetto di attenzione è la finalità alla base dell’operazione e la valutazione di tale finalità deve essere effettuata sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo. Occorre, cioè, comprendere se l’operazione di per sé ha la funzione di integrare l’operazione principale, migliorando, come detto, le condizioni per usufruire della stessa operazione principale, e se, allo stesso tempo, rientra nell’intenzione delle parti che l’operazione diversa da quella principale non abbia un fine autonomo.

Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria, inoltre, affinché un’operazione possa essere qualificata come accessoria è necessario che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • l’operazione deve integrare, completare o rendere possibile l’operazione principale;
  • l’operazione deve essere resa direttamente dallo stesso soggetto che effettua l’operazione principale o anche da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
  • l’operazione deve essere resa nei confronti dello stesso soggetto nei cui confronti è resa l’operazione principale.

In precedenza, l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che il trattamento agevolato Iva previsto dal Decreto “Rilancio” da applicare alla strumentazione per diagnostica per Coronavirus poteva essere esteso anche alle operazioni accessorie alle cessioni di beni individuate dalla normativa stessa.

Infine, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate riguardo al caso specifico è che i beni indicati dall’istante possono beneficiare dello stesso trattamento Iva previsto per le operazioni di cessione dei beni principali, dei quali sono da considerarsi come accessori.

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