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Novità Iva
3 Giugno 2022
4 Minuti di lettura

Credito Iva chiesto a rimborso da soggetto extra UE: no alla cessione a terzi.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante la cessione del credito Iva da parte di un soggetto residente in un Paese non appartenente all’Unione Europea.

A porre il quesito è una società di diritto svizzero, non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, che effettua acquisti di beni e servizi riguardanti la propria attività d’impresa per i quali l’Iva assolta nel nostro Paese risulta essere detraibile. L’istante intende presentare all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell’Iva assolta in Italia. Per abbattere i tempi di attesa tra la richiesta di rimborso e la monetizzazione del credito dell’Iva assolta in Italia, la società istante avrebbe intenzione di cedere il credito Iva chiesto a rimborso ad un soggetto terzo.

Il quesito riguarda specificamente la possibilità di applicare le norme previste per la cessione dei crediti Iva da parte di soggetti residenti in Italia a soggetti non residenti in Italia e stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 278 del 19 maggio 2022, ha evidenziato che i rimborsi Iva transfrontalieri sono disciplinati diversamente a seconda che siano richiesti da un soggetto passivo Iva appartenente all’Unione Europea o da un soggetto passivo Iva appartenente ad uno Stato extra Unione Europea.

Per i rimborsi Iva richiesti da soggetti passivi dell’Unione Europea, è previsto l’utilizzo di un portale europeo. L’operatore comunitario può richiedere il rimborso direttamente tramite la propria Amministrazione fiscale. La disciplina di riferimento è contenuta all’articolo 38-bis2 del Decreto Iva.

Per i rimborsi Iva richiesti da soggetti passivi extra Unione Europea, la disciplina di riferimento è contenuta al successivo articolo 38-ter del Decreto Iva. Secondo tale disposizione, la regola suddetta (quella prevista per i rimborsi richiesti da operatori comunitari) trova applicazione a condizione di reciprocità anche ai soggetti che esercitano un’attività d’impresa, un’arte o una professione stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea, limitatamente all’imposta relativa ad acquisti ed importazioni di beni mobili e servizi riguardanti la loro attività. Entro questi limiti, i soggetti non residenti nell’Unione Europea possono richiedere il rimborso dell’Iva assolta in Italia, presentando una richiesta all’Amministrazione finanziaria competente, senza doversi identificare nel nostro Paese e senza dover assolvere gli obblighi fiscali come i soggetti residenti.

Fondamentale affinché trovi applicazione tale procedura è che operi una condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza dell’operatore economico che richiede il rimborso dell’Iva, cioè lo Stato estero al quale appartiene il richiedente deve assicurare lo stesso trattamento agli operatori economici italiani che devono poter ottenere il rimborso dell’Iva assolta in questo Stato estero per l’acquisto di beni o servizi. Ed attualmente tali condizioni di reciprocità sussistono unicamente con la Norvegia, con Israele e con la Svizzera.

Quanto alla possibilità per un soggetto di cedere il proprio credito Iva, per diverso tempo è stata ammessa soltanto la cessione del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale Iva, se richiesto a rimborso. La cessione deve essere effettuata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ed in tale atto devono essere individuati chiaramente le parti contraenti e l’oggetto del contratto. Inoltre, l’avvenuta cessione del credito deve essere notificata all’Agenzia delle Entrate competente per territorio ed all’Agente della riscossione.

Con una modifica normativa introdotta nel 2019 e con effetto dal 1° gennaio 2020, è stata prevista la cessione del credito Iva anche se chiesto a rimborso in sede di liquidazione Iva trimestrale. Nella modifica normativa del 2019 non è stato inserito alcun richiamo ai rimborsi Iva eseguiti nei confronti di soggetti non residenti nell’Unione Europea. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che nella disciplina contenuta all’articolo 38-ter del Decreto Iva e nelle relative norme di attuazione non vi è alcuna indicazione riguardo alla possibilità di cedere a terzi il credito Iva chiesto a rimborso.

Pertanto, attualmente, soltanto il credito Iva risultante dalla dichiarazione Iva annuale o infrannuale può essere oggetto di cessione.

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