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Novità Iva
24 Giugno 2022
4 Minuti di lettura

Credito Iva da rimborso a detrazione/compensazione: fino a quando è possibile presentare la dichiarazione integrativa?

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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla disciplina della dichiarazione integrativa ai fini Iva.

I chiarimenti sono giunti in risposta ad un quesito posto da una società che, nell’ambito della propria attività edilizia, si è occupata principalmente di ristrutturare un fabbricato di interesse storico ed artistico ed ha maturato, in riferimento all’anno 2013, un credito Iva chiesto a rimborso con la dichiarazione annuale Iva del 2014.

Nel corso della procedura avviata con la richiesta di rimborso, è stata domandata all’istante della documentazione integrativa che è stata presentata con ritardo dalla contribuente. Il ritardo nella consegna della documentazione è addebitabile, secondo quanto precisato dalla stessa società istante, ad una serie di accadimenti ad essa non imputabili.

La società istante ha ora maturato delle diverse esigenze in virtù delle quali ha intenzione di variare la scelta originariamente effettuata nella dichiarazione Iva del 2014, utilizzando il credito Iva non più tramite rimborso (tra l’altro, ancora non eseguito), ma tramite detrazione o compensazione. Secondo i chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate nei documenti di prassi, per poter fare questo, la contribuente deve, quindi, presentare una dichiarazione integrativa della dichiarazione Iva presentata nel 2014. Ma la società è nei termini per presentare tale dichiarazione integrativa?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 328 del 9 giugno 2022, ha confermato la possibilità di rettificare una richiesta di rimborso del credito Iva, esercitando l’opzione per la compensazione dello stesso.

Inizialmente, questa facoltà poteva essere svolta mediante la presentazione della dichiarazione integrativa “a favore”, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. In quel periodo, mancava una disciplina della dichiarazione integrativa dell’Iva distinta rispetto a quella delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Successivamente, nel 2016, è stata introdotta una disciplina specifica della dichiarazione integrativa ai fini Iva. In virtù di queste nuove norme, le dichiarazioni dell’Iva possono essere integrate per correggere errori o omissioni mediante una successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti all’articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972. I termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa sono gli stessi, a prescindere dalla circostanza che gli errori o le omissioni da correggere siano a favore dell’Amministrazione finanziaria o del contribuente.

In una Risposta ad interpello del 30 luglio 2020, richiamata dall’Agenzia delle Entrate, è stato precisato che è consentito modificare la scelta dell’utilizzo del credito Iva da rimborso a detrazione / compensazione, se il rimborso non è stato ancora eseguito, presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 ed indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale è presentata la dichiarazione integrativa stessa.

L’articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 disciplina il termine per gli accertamenti ai fini Iva. In virtù di tale disposizione, di regola gli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (primo comma dell’articolo 57). Nel caso, però, di richiesta a rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio dell’Amministrazione finanziaria e la data della loro consegna trascorre un periodo di tempo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza riguardante gli anni nei quali si è formata l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso deve essere differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data della consegna dei documenti (terzo comma dell’articolo 57).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rinvio ai termini indicati all’articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, presente nella disciplina della dichiarazione integrativa ai fini Iva, non può che fare riferimento ai termini ordinari previsti per l’accertamento (primo comma dell’articolo 57).

Le ragioni per cui si deve affermare questo è che in questo modo si garantisce una continuità con il passato, dal momento che il rinvio presente nella disciplina originaria della dichiarazione integrativa “a favore” non prevedeva alcuna forma di differimento legata alle tempistiche di presentazione della documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria ai fini dell’erogazione del rimborso dell’Iva.

Inoltre, il differimento dei tempi per l’accertamento previsto al terzo comma dell’articolo 57 è una misura a tutela del poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, per evitare strumentalizzazioni da parte del contribuente che potrebbe intenzionalmente temporeggiare nel dare riscontro alle richieste di presentazione della documentazione necessaria per l’erogazione dei rimborsi Iva soltanto per fare decorrere i tempi per l’accertamento. Da questa misura, pertanto, non può derivare un beneficio in favore del contribuente consistente nell’allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che qualora il rimborso venisse negato per mancanza dei presupposti e venisse contestualmente riconosciuta la spettanza del credito, l’importo del credito Iva potrebbe essere portato in detrazione, successivamente alla notifica del provvedimento di diniego, in sede di liquidazione periodica dell’Iva o nella dichiarazione annuale Iva.

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