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Novità Iva
5 Giugno 2020

Corsi per licenza di pilota: esenzione Iva solo se rientrano nella formazione professionale

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Ancora un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in materia di Iva.

La società istante svolge attività di scuola di volo per piloti in ambito civile e commerciale. Il quesito che è stato sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare a tale attività il regime di esenzione Iva.

Nella Risposta n. 162 del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che sono esenti da Iva l’educazione dell’infanzia e della gioventù, l’insegnamento scolastico ed universitario, la formazione e la riqualificazione professionale, così come le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico con lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato come aventi finalità simili.

La giurisprudenza comunitaria ha escluso che faccia parte dell’insegnamento scolastico ed universitario esente da Iva l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida.

Il Decreto Iva è stato, quindi, modificato. In virtù di tali modifiche con efficacia dal 1° gennaio 2020, le prestazioni didattiche esenti da Iva non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica finalizzato all’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che, come l’insegnamento della guida automobilistica, i corsi di volo rappresentano, in generale, un insegnamento di tipo specialistico, quindi imponibile Iva, dal cui ambito è possibile escludere, per assoggettarli ad esenzione Iva, soltanto i corsi finalizzati all’ottenimento della licenza di pilota commerciale e della licenza di pilota di linea, in quanto finalizzati allo svolgimento dell’attività professionale di pilota. Si tratta, infatti, di corsi che sono riconducibili nell’ambito della formazione professionale, esente Iva, perché volti a trasmettere delle conoscenze che sono utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento professionale dell’attività di pilota.

Può rientrare nel regime di esenzione Iva anche il corso per l’ottenimento della licenza di pilota privato quando tale corso costituisce parte integrante della formazione professionale finalizzata allo svolgimento dell’attività di pilota commerciale o di linea.

L’insegnamento finalizzato, invece, esclusivamente all’ottenimento della licenza di pilota privato ha uno scopo meramente ricreativo o sportivo e va, quindi, considerato di tipo specialistico, imponibile Iva. Dal 1° gennaio 2020, questo tipo di corsi è soggetto all’aliquota Iva ordinaria del 22 %.

Quindi, qualora l’istante, successivamente al 31 dicembre 2019, abbia emesso per tale tipologia di corsi una fattura in esenzione da Iva, dovrà emettere una nota di variazione in aumento dell’imposta, annotandola nell’apposito registro.

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