E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019 il testo del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il 2020) coordinato con la relativa Legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019. In sede di conversione, sono state apportate diverse modifiche alla disciplina originaria.
Evidenziamo qui alcune novità in materia di Iva:
- PRODOTTI IGIENICO-SANITARI (articolo 32-ter del Decreto Legge n. 124 del 2019). E’ prevista l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 5 % per i prodotti per la protezione dell’igiene femminile purché siano compostabili o lavabili. La nuova aliquota Iva ridotta trova applicazione alle operazioni effettuate sin dal 1° gennaio 2020.
- AGEVOLAZIONI FISCALI PER VEICOLI UTILIZZATI DA DISABILI (articolo 53-bis del Decreto Legge n. 124 del 2019). E’ prevista l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4 % per i veicoli, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina ed ibrido e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel ed ibrido, e di potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico, qualora siano destinati a persone con disabilità.
- ESENZIONE IVA PER PRESTAZIONI DIDATTICHE (articolo 32 del Decreto Legge n. 124 del 2019). In sede di conversione del Decreto Fiscale 2020, sono state escluse espressamente dalle prestazioni didattiche per le quali è prevista l’esenzione Iva le prestazioni consistenti nell’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Ciò in adeguamento della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 14 marzo 2019. Continuano a beneficiare dell’esenzione Iva le prestazioni didattiche generiche.
- CESSIONI DI PIATTAFORME PETROLIFERE (articolo 32-bis del Decreto Legge n. 124 del 2019). In adeguamento di una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20 giugno 2019, è previsto che le cessioni di piattaforme petrolifere destinate alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio all’esplorazione, alla ricerca, alla coltivazione ed allo sfruttamento di giacimenti in mare non vengano più considerate come operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione non imponibili Iva e concorrano, pertanto, alla base imponibile ai fini dell’Iva.