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Novità Iva
23 Ottobre 2015

Consulenza tecnica svolta da medici: chiarimenti sull’assoggettabilità ad Iva e sull’obbligo di fattura elettronica

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Nella Risoluzione n. 88 del 19 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello, dall’Inps riguardo al regime fiscale da applicare ai compensi versati ad un medico, dipendente di una Asl, per l’attività di consulente tecnico d’ufficio svolta nel corso di un giudizio.

Il quesito riguarda specificamente l’obbligo per il professionista di assoggettare tali compensi ad Iva e di fatturare mediante il sistema della fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, per rispondere ad un quesito di questo tipo, occorre verificare se l’operazione sia rilevante ai fini Iva e, nel caso affermativo, se il committente/cessionario sia un soggetto legislativamente individuato come “pubblica amministrazione”.

Riguardo al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che i medici dipendenti, autorizzati ad effettuare consulenze medico-legali al di fuori dell’attività intra muraria, possono:

  • svolgere le loro attività medico-legali per l’autorità giudiziaria, nell’ambito di un procedimento penale;
  • effettuare le loro prestazioni di consulenza medico-legale nell’ambito di un giudizio civile o per finalità assicurative, amministrative e simili.

Nel primo caso, l’attività svolta costituisce esercizio di pubblica funzione.

Si tratta, pertanto, di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che, però, perdono tale qualificazione e sono attratti nella categoria reddituale del soggetto che esercita la pubblica funzione, se questi svolge attività di lavoro autonomo o di impresa.

Se la consulenza tecnica, quindi, è posta in essere da un soggetto che svolge attività di lavoro autonomo o d’impresa, la prestazione è assoggettata ad Iva e deve essere documentata con fattura elettronica.

Riguardo alla seconda ipotesi (consulenza effettuata nell’ambito di un giudizio civile o per finalità assicurative, amministrative e simili), se il professionista svolge l’attività di consulenza abitualmente, il relativo reddito è assoggettato al regime proprio del reddito da lavoro autonomo.

Quindi, il professionista dovrà possedere la partita Iva e dovrà fatturare con fattura elettronica, qualora chi eroga i compensi abbia i requisiti previsti dalla legge per l’applicazione delle regole sulla fatturazione elettronica.

Se, invece, la consulenza viene effettuata in maniera occasionale, il relativo reddito dovrà essere qualificato quale reddito diverso e l’operazione sarà esclusa dal campo di applicazione dell’Iva per carenza del presupposto soggettivo. Il medico dipendente, quindi, non sarà obbligato ad aprire la partita Iva ed a emettere la fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrate ha rilevato, a tal proposito, che l’iscrizione volontaria nell’apposito albo dei consulenti tecnici può essere un indizio di abitualità dell’esercizio dell’attività in questione. Occorre comunque valutare caso per caso.

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