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Novità Iva
21 Maggio 2021

Cessioni di soluzione idroalcolica: quando si applicano le agevolazioni Iva del Decreto Rilancio?

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica riguardante la corretta interpretazione della disposizione del Decreto “Rilancio” del maggio del 2020 con la quale sono state introdotte delle importanti agevolazioni Iva per le cessioni di beni necessari al contenimento ed alla gestione dell’emergenza Coronavirus.

Ricordiamo che il Decreto “Rilancio” ha previsto, in particolare, l’esenzione Iva per le cessioni di questi beni se acquistati entro il 31 dicembre 2020 e l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 5 % se acquistati dal 1° gennaio 2021.

L’Associazione istante ha richiesto chiarimenti in merito alla prova della destinazione dei prodotti per i quali si richiede l’applicazione delle agevolazioni Iva. In particolare, l’istante ha chiesto se la finalità sanitaria possa essere provata, oltre che dalla natura dell’impresa che riceve i beni, anche da una dichiarazione dell’acquirente in merito alla destinazione a fini sanitari dei beni acquistati.

I chiarimenti sono richiesti, poi, specificamente riguardo all’applicabilità di tali agevolazioni Iva all’alcool, denaturato o meno, purché destinato ad essere utilizzato per finalità sanitarie. E tutte le cessioni della catena di consegna, dal produttore alla vendita al dettaglio, possono essere sottoposte all’Iva agevolata? Inoltre, la quantità di soluzione alcolica ceduta influisce sull’applicabilità delle agevolazioni Iva previste dal Decreto “Rilancio”?

Secondo l’Associazione istante, la finalità sanitaria dei prodotti può essere provata attraverso un’apposita dichiarazione dell’acquirente. Inoltre, tutte le cessioni della catena di consegna sarebbero sottoposte al regime Iva agevolato e tale regime troverebbe applicazione a prescindere dalle quantità di soluzione alcolica vendute.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 5 del 18 maggio 2021, ha precisato che tutti i beni indicati al primo comma dell’articolo 124 del Decreto “Rilancio” si presumono con finalità sanitaria, anche se non può escludersi completamente che alcuni di questi beni possano essere destinati ad usi e impieghi differenti da quello sanitario.

Qualora la destinazione a finalità sanitaria dei prodotti ceduti non sia desumibile dalla natura del cessionario o dal suo settore di attività, questa condizione potrà essere dimostrata con qualsiasi documento ritenuto opportuno. Resta comunque impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di valutare, sulla base delle circostanze e dei fatti del caso specifico esaminato, se i documenti probatori siano idonei a dimostrare in modo oggettivo l’effettivo uso sanitario dei prodotti.

Riguardo alle soluzione idroalcolica in litri, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’agevolazione Iva è limitata ai prodotti per i quali l’Agenzia delle Dogane ha individuato, nella Circolare del 30 maggio 2020, i relativi codici TARIC e soltanto per i disinfettanti a base alcolica, certificati o autorizzati come Presidi Medici Chirurgici o biocidi, a base di etanolo almeno maggiore o uguale al 70 %.

L’agevolazione Iva è applicabile a qualsiasi cedente ed acquirente ed a qualsivoglia stadio di commercializzazione.

Pertanto, tutte le cessioni lungo tutta la catena di consegna, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, sono sottoposte allo stesso regime Iva agevolato.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le cessioni di soluzione idroalcolica, a prescindere dalle quantità vendute, ricadono nel campo di applicazione delle agevolazioni Iva, purché naturalmente si tratti di prodotti destinati a finalità sanitarie.

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