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Novità Iva
14 Dicembre 2013

Cessioni di oggetti in oro ed argento usati adoperatori industriali: l’Agenzia delle Entrate chiarisce il correttoregime Iva da applicare.

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Nella Risoluzione n. 92 del 12 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in merito al corretto assolvimento dell’Iva riguardo alle cessioni di oggetti di oreficeria usati effettuate da operatori commerciali ad operatori industriali, i quali andranno ad operare una trasformazione radicale su di essi, ad esempio attraverso la fusione.

Nel quesito si fa espresso riferimento agli acquisti di oggetti in oro ed argento effettuati presso i cosiddetti “compro oro ed argento” da aziende che li destineranno poi alla lavorazione industriale, o da aziende di fabbricazione che li destineranno alla lavorazione industriale al fine della produzione di nuovi oggetti d’oro con il marchio di identificazione del produttore, o da aziende che li destineranno in parte alla lavorazione industriale ed in parte alla rivendita.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’Iva è dovuta con il meccanismo del reverse charge nell’ipotesi nella quale la rivendita di beni d’oro usati è finalizzata al processo industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso in essi contenuto. Questa ipotesi, in particolare, si verifica sia quando l’attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi è l’attività esclusiva svolta dall’azienda cessionaria, sia quando l’attività di lavorazione industriale è strumentale alla produzione di nuovi oggetti d’oro con il marchio di identificazione dell’azienda cessionaria.

Se, invece, gli oggetti d’oro usati sono acquistati per essere rivenduti e, quindi, sono destinati al loro originario utilizzo, senza subire alcuna trasformazione, si deve applicare il regime del “margine”, qualora il soggetto che vende (“compro oro”) abbia acquistato da un privato consumatore o da un altro soggetto che ha applicato il medesimo regime fiscale, oppure il regime Iva ordinario, qualora l’acquisto sia stato effettuato da operatori commerciali che a loro volta non abbiano adottato il regime del “margine”.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che le medesime precisazioni riguardano anche le cessioni di beni preziosi in argento.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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