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Novità Iva
24 Luglio 2020

Cessioni di dispositivi medici: alcune beneficiano dell’aliquota Iva agevolata

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello riguardante l’Iva sui dispositivi medici.

La società istante si occupa di commercializzare diversi dispositivi medici con marcatura CE. Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto la possibilità di applicare alla cessione di tali dispositivi l’aliquota Iva ridotta del 10 %.

Nella Risposta n. 220 del 21 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la Legge di Bilancio per il 2019 e le novità introdotte con essa. In particolare, con una norma di interpretazione autentica si è potuto far rientrare tra i beni soggetti all’aliquota Iva agevolata del 10 % i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari.

In questo modo, si è potuto applicare l’aliquota Iva ridotta a prodotti che, pur classificati ai fini doganali come prodotti farmaceutici, sono commercializzati come dispositivi medici. A rientrare nell’ambito di applicazione della nuova norma, però, sono soltanto i dispositivi medici che sono classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.

La società istante ha chiesto il parere riguardo a diversi dispositivi medici, come delle gocce nasali o delle gocce auricolari. Si tratta, secondo quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate, sulla base anche dei pareri della competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di prodotti che rientrano nel Capitolo 33 della Tariffa Doganale dedicato agli oli essenziali ed ai prodotti per profumeria o per toeletta, anche se contengono alcune sostanze impiegate in farmacia o come disinfettanti e se sono attribuite loro, a titolo accessorio, delle proprietà profilattiche o terapeutiche.

Si tratta, come chiarito dalla stessa società istante, di prodotti che non hanno una specifica attività farmacologica, ma che contribuiscono all’igiene dell’orecchio e del naso e, quindi, a mantenere in buono stato l’organismo.

Ci sono, poi, altri due prodotti per i quali ha richiesto il parere la società istante che sono stati classificati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sempre nell’ambito del Capitolo 33 tra le preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti. Anche in questo caso, i prodotti vanno classificati in questo modo anche se contengono alcune sostanze impiegate in farmacia o come disinfettanti e se sono loro attribuite, a titolo accessorio, delle proprietà profilattiche o terapeutiche.

L’unico prodotto, tra quelli indicati dall’istante, che potrà essere classificato alla voce 3004 interessata dall’applicazione dell’aliquota agevolata è una crema che rientra propriamente tra i prodotti farmaceutici e, in particolare, tra i medicamenti costituti da prodotti preparati per scopi terapeutici o profilattici. Sono, infatti, presenti nel prodotto delle sostanze con effetti benefici sull’organismo, in grado di promuovere un’efficace azione terapeutica e di profilassi.

Quindi, soltanto le cessioni di quest’ultimo prodotto sono soggette all’aliquota Iva del 10 %, mentre le cessioni di tutti gli altri prodotti indicati dall’istante sono soggette all’aliquota Iva ordinaria.

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