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Novità Iva
9 Settembre 2016

Cessione gratuita di alimenti e farmaci a fini di solidarietà sociale: una Legge la favorisce anche fiscalmente

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2016 ed entrerà in vigore il 14 settembre 2016 la Legge n. 166 del 19 agosto 2016 contenente disposizioni sulla donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale.

Tale Legge ha come finalità principale quella di ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, farmaceutici e di altro tipo nella fase di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione (articolo 1, Legge n. 166/2016). In particolare, gli obiettivi perseguiti sono:

  • favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale;
  • favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
  • contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali, con azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti ed a promuovere il riuso ed il riciclo dei prodotti;
  • contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e del Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto da tale Programma ed alla riduzione della quantità di rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica;
  • contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della Legge.

Gli “operatori del settore alimentare” sono i soggetti pubblici o privati, con o senza fine di lucro, che svolgono attività connesse alle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti.

I “soggetti donatari” sono gli enti pubblici e gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche che promuovono e realizzano attività di interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale ed attraverso forme di mutualità, comprese le Onlus.

Queste sono alcune delle definizioni contenute all’articolo 2 della Legge n. 166 del 19 agosto 2016.

Le disposizioni che assumono rilievo in ambito fiscale sono contenute agli articoli 16 e 17 della Legge n. 166/2016.

All’articolo 16 della Legge sono stabilite le nuove regole da applicare agli effetti dell’Iva in caso di cessioni gratuite di beni effettuate in favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica ed alle Onlus (articolo 10, comma 1, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972). Tali cessioni sono esenti ai fini Iva.

Secondo la normativa sino ad ora vigente, era necessario, per superare la presunzione di cessione rilevante ai fini Iva con riferimento alle operazioni suddette, che venisse effettuata una comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell’Amministrazione finanziaria ed ai comandi della Guardia di Finanza di competenza, con l’indicazione:

  • della data, ora e luogo di inizio del trasporto;
  • della destinazione finale dei beni;
  • dell’ammontare complessivo dei beni ceduti gratuitamente.

La comunicazione doveva pervenire almeno cinque giorni prima della consegna.

La comunicazione poteva non essere inviata qualora riguardasse beni il cui costo non fosse superiore a 15.000 Euro o beni facilmente deperibili.

Le nuove regole prevedono delle semplificazioni degli adempimenti. La comunicazione potrà essere inviata per via telematica. La comunicazione dovrà pervenire entro la fine del mese al quale si riferiscono le cessioni gratuite indicate nella comunicazione medesima. Ancora, è mantenuto il limite dei 15.000 Euro per ogni singola cessione effettuata nel mese al quale si riferisce la comunicazione (entro tale limite la comunicazione non è necessaria), così come è mantenuta la regola secondo la quale per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall’obbligo di comunicazione (articolo 16, comma 1, Legge n. 166/2016).

Inoltre, secondo quanto disposto all’articolo 16, comma 4, della Legge n. 166 del 2016, alle cessioni gratuite delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, regolate dall’articolo 3 della Legge medesima, non si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 441 del 10 novembre 1997 riguardo alle modalità da seguire per fornire la prova della distruzione o della trasformazione dei beni (articolo 2, comma 4, D.P.R. n. 441/1997).

Con la Legge n. 166 del 2016 (articolo 16, comma 5) è stata modificata anche la normativa contenuta nel Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997. Secondo il nuovo testo del comma 2 dell’articolo 13 di tale Decreto Legislativo, le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici, nonché altri prodotti da individuare con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente agli enti pubblici, alle Onlus ed agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di mutualità, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Affinché si applichino tali disposizioni, però, è necessario che, per ogni singola cessione gratuita, sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato o un documento equipollente, contenente l’indicazione:

  • della data,
  • degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto,
  • della qualità, della quantità e del peso dei beni ceduti.

Secondo il nuovo testo del comma 4 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, inoltre, il soggetto beneficiario delle cessioni deve effettuare un’apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, che deve essere conservata dall’impresa cedente, nella quale devono essere indicati gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti, predisposti per ciascuna cessione, e nella quale il soggetto beneficiario deve attestare il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali. E’ necessario, altresì, che il soggetto beneficiario utilizzi effettivamente quei beni a lui ceduti gratuitamente a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro. Nel caso non lo faccia, si verificherà la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla normativa.

Con il comma 6 dell’articolo 16 della Legge n. 166 del 2016 è stato modificato anche il comma 15 dell’articolo 6 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999. Secondo il nuovo testo, i prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, ed i prodotti farmaceutici, nonché altri prodotti, da individuare con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari, nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica ed alle Onlus, ma anche agli enti pubblici ed agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza sopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di mutualità, si considerano distrutti agli effetti dell’Iva.

A tale scopo, vale la medesima comunicazione prevista per l’esenzione ai fini Iva (comma 4, articolo 16, Legge n. 166/2016).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio Decreto da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 166 del 2016, dovrà individuare gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, ai quali verranno applicate le nuove regole introdotte con la Legge medesima (articolo 16, comma 7, Legge n. 166/2016).

Secondo quanto disposto all’articolo 17 della Legge n. 166 del 2016, infine, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che cedono a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti ed alle persone in maggiori condizioni di bisogno o per l’alimentazione animale, i Comuni possono applicare una riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti proporzionale alla quantità, che deve essere debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di cessione gratuita.

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