Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2014, sono state modificate le modalità operative per l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Tale intervento si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175/2014 che ha apportato importanti modifiche all’articolo 35 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, per consentire l’immediata inclusione nella banca dati ai soggetti che intendono operare in ambito comunitario.
In particolare, nel Provvedimento è ricordato che i soggetti che iniziano ad esercitare un’impresa, un’arte o una professione in Italia, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini Iva direttamente all’Agenzia delle Entrate o al Registro delle imprese mediante la comunicazione Unica, se tenuti a tale adempimento. In tale dichiarazione di inizio attività, tali soggetti possono esprimere l’opzione per effettuare operazioni intracomunitarie.
L’opzione in questione dovrà essere effettuata mediante la compilazione del campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) 0 AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).
Inoltre, gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta possono esprimere l’opzione per effettuare le operazioni intracomunitarie, selezionando la casella “C” del quadro A del modello AA7.
Per quanto riguarda i soggetti già titolari di partita Iva, questi possono esprimere l’opzione per effettuare operazioni intracomunitarie attraverso le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate direttamente, in caso di soggetti abilitati ad Entratel o Fisconline, oppure tramite i soggetti incaricati. Con le medesime modalità, i soggetti possono comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione esercitata in precedenza.
Nel Provvedimento, è, altresì, precisato che l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene ora dal momento in cui l’Agenzia delle Entrate riceve la relativa opzione. Allo stesso modo, l’Agenzia delle Entrate esclude i soggetti passivi dalla banca dati dal momento della ricezione della comunicazione di recesso dall’opzione.
Infine, nei confronti dei soggetti passivi inclusi nella banca dati sono effettuati dei controlli formali sulla regolare presentazione degli elenchi riepilogativi. L’Agenzia delle Entrate procede all’esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che, a seguito di tali controlli, risultano non aver presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi.
Tale esclusione dalla banca dati viene effettuata dalla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente. E’ preceduta da un’apposita comunicazione ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.