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Novità Iva
17 Luglio 2020

Area di sosta di automezzi per operazioni doganali: regime di non imponibilità Iva a determinate condizioni

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito in materia di Iva in relazione all’attività di gestione di un’area di sosta collegata allo svolgimento di operazioni doganali.

L’istante è una società che si occupa della gestione di magazzini generali e magazzini doganali di temporanea custodia, così come della gestione di centri di raccolta e smistamento di merci che devono essere oggetto di operazioni doganali e della gestione di infrastrutture e servizi per la ricezione e la sosta di automezzi. In particolare, la società istante dispone di un’area distinta che, secondo quanto dichiarato dall’istante medesima, rientrerebbe negli spazi di autorizzazione doganale.

I committenti dell’istante sono soggetti passivi Iva sia residenti che non residenti in Italia, i cui mezzi di trasporto su strada usufruiscono del servizio di sosta al fine di compiere le operazioni doganali. L’area in questione è utilizzata sia dall’istante, nel momento in cui essa stessa compie le operazioni doganali, sia da altri spedizionieri che si occupano autonomamente dei servizi relativi alle operazioni doganali e che operano negli spazi della società istante.

Vi sono, poi, dei casi molto rari in cui degli automezzi accedono all’area in questione senza effettuare contestualmente le operazioni doganali.

Inoltre, la società ha precisato che con alcuni trasportatori si è accordata in modo tale da far pagare un canone mensile, anziché una tariffa per la sosta, per l’utilizzo di postazioni di sosta loro riservate all’interno dell’area.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda il corretto trattamento ai fini Iva da applicare al servizio di sosta e la possibilità di una fatturazione differita dei corrispettivi.

Nella Risposta n. 217 del 14 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la prima valutazione da effettuare è se il servizio di sosta sia territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi generiche, la regola vuole che l’Iva sia dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente se soggetto passivo d’imposta o il prestatore se il committente non è soggetto passivo Iva.

A questa regola subentra una deroga secondo la quale le prestazioni di servizi relative ai beni immobili sono tassabili nel luogo nel quale è situato l’immobile. Nella normativa comunitaria vi è anche un’elencazione esemplificativa dei servizi che possono essere considerati come relativi a beni immobili. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, è necessario che il bene immobile sia l’oggetto stesso della prestazione di servizi e cioè un bene immobile espressamente determinato deve essere considerato elemento costitutivo della prestazione di servizi, in quanto elemento centrale ed indispensabile.

Nel caso specifico, la società istante mette a disposizione un’area attrezzata per la sosta diurna e notturna dei TIR con servizi igienici con docce e con una zona ristoro con ristorante. L’area dispone di una videosorveglianza continua ed è organizzata sotto tanti aspetti.

La funzione principale dell’area è quella di gestire i flussi di merci dall’Italia verso il resto dell’Europa e viceversa, con particolare attenzione alla gestione delle operazioni doganali, ed è anche un’area di sosta nelle ore notturne per i mezzi che devono attraversare la Svizzera quando vi è la chiusura del valico merci.

Quindi, la prestazione del servizio di sosta degli automezzi è collegata ad un bene immobile espressamente determinato. Si tratta di una prestazione di servizi che viene svolta in una ben individuata area attrezzata e l’area in questione rappresenta un elemento centrale ed indispensabile della prestazione stessa.

Il servizio di sosta, pertanto, è territorialmente rilevante in Italia perché l’immobile è situato nel nostro territorio.

Altra questione è quella di stabilire se si tratta di una situazione nella quale trova applicazione il regime di non imponibilità Iva, tenendo conto che sono servizi internazionali non imponibili Iva i servizi relativi alle operazioni doganali. Dovrà tenersi conto anche della regola secondo la quale il trasporto e le altri cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o dal prestatore o per suo conto ed a sue spese, non sono soggette autonomamente all’Iva nei rapporti tra le parti dell’operazione principale.

Nel caso specifico, dal momento che l’ingresso e la sosta degli automezzi nell’area gestita dalla società istante sono operazioni necessarie ed indispensabili per effettuare le formalità doganali, il servizio di sosta può essere considerato come un’operazione accessoria rispetto al servizio dell’operazione doganale effettuato dall’istante come spedizioniere. Se, invece, le operazioni doganali sono effettuate da un altro spedizioniere che opera nell’area, il servizio di sosta reso dal contribuente istante può essere considerato accessorio rispetto al servizio principale dell’operazione doganale soltanto se eseguito per conto di tale diverso spedizioniere ed a sue spese nei confronti dello stesso committente della stessa operazione doganale.

Dal momento che i servizi resi dagli spedizionieri doganali a soggetti passivi Iva stabiliti in Italia per lo svolgimento delle operazioni doganali non sono imponibili Iva, se ricorrono le condizioni suddette, anche il servizio di sosta accessorio reso dalla società istante potrà essere considerato come non imponibile Iva.

Se, invece, non si tratta di un servizio accessorio, il servizio della sosta viene considerato autonomamente e diviene imponibile ai fini Iva.

Riguardo alla fatturazione differita, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la disposizione del Decreto Iva secondo la quale per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel medesimo mese solare e nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni medesime. Si tratta di una regola applicabile a servizi che sono individuabili con certezza da documenti che devono essere conservati a giustificazione della mancata emissione immediata della fattura.

Per rendere individuabile la prestazione può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale documentazione devono risultare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Oltre all’attestazione dell’avvenuto incasso del corrispettivo, devono, quindi, risultare in modo chiaro e preciso tali elementi che contraddistinguono l’operazione.

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