L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito sulla corretta aliquota Iva da applicare in caso di cessioni di apparecchi analizzatori idonei al controllo dei parametri del sangue.
L’istante è una società che commercializza in Italia apparecchiature per emogasanalisi destinate ad essere utilizzate presso strutture ospedaliere pubbliche e private. In particolare, la società istante vende apparecchi di questo tipo ai centri di dialisi. Si tratta di apparecchi che non sono parti o accessori della macchina di dialisi, ma di strumenti diagnostici che vengono utilizzati al fine di monitorare lo stato di salute del paziente che si sottopone a dialisi. Gli apparecchi in questione, per loro natura, non sono comunque utilizzabili esclusivamente dai soggetti sottoposti a dialisi.
Il dubbio riguarda l’aliquota Iva applicabile alle cessioni di tali apparecchi effettuate nei confronti dei centri di dialisi.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 143 del 16 maggio 2019, ha evidenziato che, secondo la normativa in materia, l’aliquota Iva del 4 % è applicabile alle protesi ed ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti. Quindi, l’aliquota Iva agevolata del 4 % è legittima solo per quei prodotti che possono rientrare nel concetto di “ausilio” ossia per quei prodotti che sono acquistati o utilizzati soltanto, o prevalentemente, da disabili per alleviare o curare delle menomazioni funzionali permanenti.
Se si tratta di beni che possono costituire ausili, ma che per caratteristiche e qualità possono essere utilizzati anche diversamente, occorre un’adeguata certificazione sanitaria che ne attesti l’utilizzazione da parte di malati che sono affetti da menomazioni funzionali permanenti.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, osservato che gli apparecchi analizzatori del sangue che sono oggetto del quesito posto alla sua attenzione non sono oggettivamente utilizzabili esclusivamente per i soggetti sottoposti a dialisi. Non sono, infatti, acquistati direttamente da disabili per alleviare o curare menomazioni funzionali permanenti, ma sono strumenti diagnostici che sono acquistati dalle strutture sanitarie e che astrattamente possono essere utilizzati per misurare i valori sanguigni dei pazienti dei vari reparti ospedalieri.
Quindi, non ricorrono i presupposti per l’applicabilità dell’aliquota Iva del 4 %. Dovrà trovare applicazione, invece, l’aliquota Iva ordinaria, anche alla luce del consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo il quale le disposizioni che consentono l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.