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Novità Iva
16 Luglio 2021
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Aliquota Iva ridotta in caso di acquisto di auto per figlio disabile anche se i documenti arrivano dopo.

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Nuova questione sottoposta all’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta in caso di acquisto di autovetture in favore di disabili.

L’istante ha rappresentato di aver acquistato, nel 2020, un’autovettura usata, senza chiedere l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata per il figlio minore portatore di handicap grave e fiscalmente a carico. La fattura di vendita è stata emessa con data 28 agosto 2020.

In data 31 agosto 2020, l’istante ha presentato la richiesta di visita presso la commissione medica Inps al fine della verifica delle condizioni del figlio minore. Alla fine di gennaio del 2021 tale commissione medica ha riconosciuto il figlio dell’istante come portatore di handicap in situazione di gravità ed ha riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data del 31 agosto 2020.

Il quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di un’autovettura in caso di disabili, nonostante la fattura di vendita sia stata emessa in data anteriore a quella in cui è stata presentata la richiesta di visita presso la Commissione medica Inps e, quindi, la possibilità di richiedere l’emissione da parte del venditore di una nota di credito ed il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione dei passaggi di proprietà e dell’imposta di bollo.

Qualora sia confermato che il contribuente istante possa usufruire delle agevolazioni fiscali, è stato richiesto, inoltre, se la detrazione fiscale ai fini Irpef sia pari al 19 % dell’importo pagato comprensivo di Iva o meno e con quali modalità la detrazione debba essere indicata nella dichiarazione dei redditi del 2021, considerando che la fattura di vendita è stata emessa nel 2020 e la relativa nota di credito verrebbe emessa nel 2021.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 466 del 7 luglio 2021, ha ricordato che la Legge n. 97 del 1986 ha introdotto l’aliquota Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati per disabili in condizioni ridotte o con impedite capacità motorie. Si tratta di un’agevolazione che inizialmente era riconosciuta soltanto in favore dei disabili con patente speciale e che poi è stata estesa ai soggetti indicati all’articolo 3 della Legge n. 104 del 1992 con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, anche se non in possesso di patente speciale, ed ai familiari di cui essi risultino essere fiscalmente a carico.

Nel 2000, tale agevolazione è stata trasferita nel numero 31) della tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4 % sugli acquisti da parte di disabili o di loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico di autoveicoli, nuovi o usati, con determinate cilindrate.

L’ambito di applicazione dell’agevolazione è stato poi ulteriormente ampliato comprendendovi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dalla circostanza che vi sia un intervento di adattamento dell’autoveicolo acquistato.

Nel caso specifico rappresentato dall’istante, al momento dell’acquisto dell’autovettura non è stata presentata la documentazione prevista dalla normativa in materia e, quindi, il venditore ha correttamente applicato l’aliquota Iva ordinaria del 22 %. Allo stesso tempo, dalla documentazione allegata all’istanza di interpello risulta che, alla data di acquisto dell’autovettura, già sussistevano i presupposti per poter fruire dei benefici fiscali previsti dalla Legge del 2000.

Quindi, la condizione di disabilità psichica del minore, che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, sussisteva già al momento dell’acquisto dell’autovettura. La documentazione idonea a dimostrare tale condizione di disabilità è stata, però, ottenuta in un momento successivo.

L’istante potrà comunque richiedere al venditore dell’autovettura l’emissione di una nota di variazione in diminuzione.

Riguardo alla detrazione fiscale, essa potrà essere calcolata nella misura del 19 % del costo sostenuto, comprensivo dell’Iva, entro l’importo massimo di spesa di 18.075,99 Euro. La detrazione potrà essere usufruita integralmente nel periodo d’imposta in cui è stato acquistato il veicolo oppure in quattro quote annuali di pari importo.

Qualora la nota di credito sia emessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi del 2021, l’istante dovrà indicare nel quadro E, al rigo E4, la detrazione spettante calcolata con l’applicazione sulla spesa sostenuta dell’aliquota Iva ridotta del 4 %. Se, invece, la nota di credito non è stata ancora emessa al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, la detrazione indicata nel quadro E verrà calcolata sull’importo della fattura emessa nel 2020, con applicazione dell’aliquota Iva ordinaria del 22 %, ed occorrerà provvedere alla restituzione della detrazione in parte non spettante mediante presentazione di un modello 730 integrativo.

L’Agenzia delle Entrate non si è pronunciata, invece, sulla questione del rimborso dell’imposta del bollo auto e dell’imposta sulla trascrizione dei passaggi di proprietà, in quanto si tratta di imposte che non rientrano nella sua area di competenza. Infatti, il bollo auto è di competenza delle Regioni e l’imposta di trascrizione rientra nella competenza delle Province.

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