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Novità Iva
19 Luglio 2019

Aliquota Iva agevolata per acquisto di autovetture per disabili: cosa fare in caso non vi siano i presupposti

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle agevolazioni Iva previste per l’acquisto di autovetture per disabili.

Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda una situazione nella quale l’istante ha acquistato un’autovettura per il figlio disabile, dichiarando al cedente che il figlio era fiscalmente a suo carico. E’ stata, pertanto, applicata l’aliquota Iva ridotta del 4 %. Successivamente, è emerso che, in realtà, il ragazzo disabile non era fiscalmente a carico dell’acquirente e che, pertanto, non vi erano i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione fiscale. L’istante intende, quindi, regolarizzare i pagamenti tenendo conto della differenza tra gli importi versati e quelli dovuti in caso di applicazione dell’aliquota Iva ordinaria del 22 %.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 230 del 12 luglio 2019, ha riepilogato la normativa in materia. In particolare, ha ricordato che, per ottenere l’applicazione dell’aliquota Iva nella misura agevolata del 4 %, è necessario che l’acquirente dell’autoveicolo produca al cedente, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’applicazione dell’agevolazione, della quale fa parte la certificazione sulle condizioni di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non vi è stato l’acquisto di un analogo veicolo agevolato.

I veicoli acquistati devono essere immatricolati ed iscritti nel pubblico registro automobilistico nei confronti dell’acquirente che potrà beneficiare dell’aliquota Iva ridotta.

Sarà, poi, il cedente a dover comunicare, entro trenta giorni dalla data della cessione, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla residenza dell’acquirente, alcune informazioni essenziali: la data dell’operazione, i dati anagrafici, la residenza dell’acquirente, la targa del veicolo che è stato oggetto della cessione.

Tra le disposizioni applicabili in materia vi è anche quella che prevede che le agevolazioni tributarie e di altra natura destinate agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti possono essere riconosciute a condizione che gli autoveicoli acquistati siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio di tali soggetti disabili.

Inoltre, in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito delle agevolazioni fiscali prima che siano trascorsi due anni dalla data dell’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta dovuta in caso di mancata applicazione delle agevolazioni e l’imposta risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. Questa regola non trova, però, applicazione nel caso in cui i disabili, in presenza di mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Nel caso specifico, l’autovettura acquistata è utilizzata per i fini previsti dalla normativa, ma è intestata ad una persona che non possiede i requisiti necessari per l’applicazione dell’agevolazione fiscale, dal momento che il disabile non è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’autovettura.

L’acquirente, quindi, non potrà usufruire dell’aliquota Iva ridotta e dovrà versare la differenza di imposta rispetto a quella già versata al cedente al momento dell’acquisto, così come avviene in caso di decadenza dall’agevolazione fiscale.

Riguardo alle modalità da seguire, l’istante dovrà comunicare l’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione fiscale alla Direzione Provinciale territorialmente competente. L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente procederà a recuperare la differenza di imposta non versata, mediante un avviso di liquidazione. Nel caso specifico, avendo già l’Agenzia delle Entrate acquisito le informazioni necessarie per procedere con il recupero dell’Iva non versata, non sarà richiesta un’ulteriore comunicazione da parte del contribuente.

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