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Novità Iva
27 Aprile 2018

Acquisto di auto e moto da Paesi dell’Unione Europea: nuove regole per l’immatricolazione

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 aprile 2018, è stata definita la competenza territoriale degli uffici dell’Agenzia medesima riguardo ad alcune procedure di immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli acquistati in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Le istanze per l’immatricolazione dovranno essere presentate esclusivamente alla Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione delle istanze stesse.

Si tratta, in particolare, di tali istanze:

  • le istanze per la comunicazione al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati, al fine di consentirne l’immatricolazione senza dover provvedere al versamento dell’Iva con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, qualora acquistati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea e rientranti nel regime Iva del margine;
  • le istanze per la comunicazione al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli, al fine di consentirne l’immatricolazione senza dover provvedere al versamento dell’Iva con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, qualora acquistati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa;
  • le istanze di validazione di versamenti effettuati con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per un importo insufficiente o incongruente;
  • le istanze di validazione di versamenti di imposta effettuati con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per un importo corrispondente all’imposta calcolata secondo l’aliquota Iva agevolata per i casi in cui l’intestatario del veicolo sia un portatore di handicap avente diritto all’agevolazione.

Possono, invece, essere presentate presso gli Uffici di qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate le istanze di correzione del numero di telaio errato del veicolo indicato nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” che abbia determinato il mancato abbinamento del versamento con la comunicazione telematica dell’acquisto intracomunitario.

Nel Provvedimento, inoltre, è precisato che, all’atto di presentazione delle istanze dei primi due tipi, i soggetti richiedenti devono esibire alla Direzione Provinciale competente la documentazione in originale che attesti l’esistenza dei requisiti per la legittima applicazione dello speciale regime Iva dei beni usati (primo tipo di istanza) e l’effettiva destinazione del mezzo all’attività d’impresa (secondo tipo di istanza).

A seguito dell’accoglimento di tali istanze, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente provvede alla comunicazione degli elementi identificativi dell’autoveicolo e del motoveicolo, tra i quali il numero del telaio, al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti, al fine di consentire l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento anticipato dell’Iva.

Nel Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il Provvedimento stesso è stato emanato per contrastare il fenomeno delle frodi Iva intracomunitarie nel settore delle compravendite di autoveicoli e motoveicoli provenienti da Stati dell’Unione Europea, soprattutto nel caso in cui operino delle deroghe al sistema, generalmente applicato in questo ambito, di versamento anticipato dell’Iva (ossia nel caso di veicoli acquistati nel regime Iva del margine e nel caso di veicoli utilizzati come beni strumentali all’attività d’impresa).

Infatti, l’obbligo di presentare le istanze per l’immatricolazione soltanto presso determinati uffici dell’Agenzia delle Entrate risponde all’esigenza di agevolare e semplificare le attività di controllo relative alla lavorazione di tali istanze. L’obbligo di esibire in originale la documentazione necessaria per l’immatricolazione permette di evitare la contraffazione della documentazione medesima che finora poteva essere presentata direttamente in copia.

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