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Novità Iva
6 Aprile 2018

Acquisti intracomunitari di autovetture: definiti i nuovi obblighi di comunicazione

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Con un Decreto adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il 26 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2018, sono stati definiti gli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria. Le nuove misure di controllo dei dati hanno come principale obiettivo quello di contrastare e prevenire fenomeni di evasione ed elusione, soprattutto in materia di Iva.

All’articolo 1 del Decreto, è previsto che coloro che, nell’esercizio di imprese, arti e professioni, effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, sono tenuti a comunicare al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale i dati riepilogativi delle operazioni di acquisto effettuate.

Inoltre, tali soggetti devono provvedere ad assolvere agli obblighi connessi agli acquisti in questione anche mediante il versamento, con modello “F24 Elementi identificativi”, dell’Iva relativa alla prima cessione interna.

I soggetti che, invece, non operano nell’esercizio di imprese, arti o professioni comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisiti, a qualsiasi titolo effettuati, di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi dell’Unione Europea. I medesimi soggetti, qualora effettuino acquisti di veicoli nuovi, provvedono a versare la relativa Iva mediante il modello “F24 Elementi identificativi”.

Le comunicazioni suddette devono essere effettuate anche nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.

Le case costruttrici di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi assolvono agli obblighi di comunicazione tramite trasmissione telematica, al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti, dell’abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare.

Soltanto successivamente all’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione suddetti, agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi di provenienza comunitaria è assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della Motorizzazione Civile.

All’articolo 2 del Decreto, sono individuate le caratteristiche della comunicazione da effettuare al Dipartimento per i trasporti, mentre all’articolo 3 sono indicati le modalità ed i termini per la comunicazione medesima.

All’articolo 4 sono elencate le caratteristiche del processo di immatricolazione dei veicoli in questione.

Infine, all’articolo 5 è stabilito che il Decreto entrerà in vigore dal 5 aprile 2018 e, dalla medesima data, saranno abrogati il Decreto del 30 ottobre 2007 ed il Decreto del 29 marzo 2011 ed ogni altra norma in contrasto con le norme del nuovo Decreto.

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