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Novità Iva
4 Maggio 2018

Acquisti di carburanti per autotrazione: i chiarimenti sulle novità per la documentazione ed i pagamenti

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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8 del 30 aprile 2018, ha fornito i primi chiarimenti riguardo all’applicazione delle novità introdotte, dalla Legge di Bilancio per il 2018, in materia di cessione di carburanti e delle relative modalità di pagamento e fatturazione.

Ricordiamo che nella Legge di Bilancio per il 2018 è previsto, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Tale obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nonché per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione Pubblica.

Sono state, inoltre, introdotte alcune novità riguardo alla deducibilità dei costi di acquisto ed alla detraibilità dell’Iva sempre in relazione alla cessione di carburanti.

Il primo capitolo della Circolare del 30 aprile 2018 è dedicato alla cessione di carburanti ed alla relativa documentazione. In base alle nuove regole, a partire dal 1° luglio 2018, come anticipato, la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovrà necessariamente essere documentata con l’emissione di fattura elettronica.

La novità riguarda, in particolare, la benzina ed il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarderà le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.

Alcune indicazioni sono state fornite riguardo:

  • al contenuto della fattura. Gli elementi come la targa o il modello dell’autovettura non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche. Tali informazioni potranno comunque essere inserite, specialmente ai fini della riconducibilità della spesa ad un determinato veicolo e, quindi, ai fini della deducibilità della spesa medesima. L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, evidenziato che, qualora vengano effettuate più operazioni che sono esposte, poi, in un’unica fattura e qualora soltanto alcune di tali operazioni siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica, quest’ultima forma dovrà essere estesa all’intero documento. Quindi, ad esempio, se un soggetto passivo Iva effettua un rifornimento di benzina per l’autovettura aziendale e, presso il medesimo impianto di distribuzione, fa eseguire sull’autovettura un intervento di riparazione o acquista altri beni non legati all’autovettura, la fattura che documenterà le varie operazioni dovrà comunque essere rilasciata in forma elettronica.
  • alle fatture differite. E’ confermata, anche nell’ambito di tali operazioni di cessione di carburanti, la possibilità di emissione di un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, nella quale siano riepilogate le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti.
  • alle fatture relative a cessioni da documentare con diversa modalità. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le regole sulla fatturazione elettronica vengono applicate anticipatamente nell’ambito delle cessioni di carburanti, ma sempre nel rispetto dei loro limiti. Quindi, ad esempio, restano efficaci gli esoneri specificamente previsti per coloro che si avvalgono del regime di vantaggio e coloro che applicano il regime forfetario.
  • alla registrazione e conservazione delle fatture. Rimangono confermate anche le regole per la registrazione delle fatture non espressamente derogate o incompatibili con le nuove regole. Sono previsti, inoltre, dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per agevolare la conservazione delle fatture elettroniche.

Il secondo capitolo della Circolare riguarda le modalità di pagamento delle cessioni di carburanti.

E’ previsto, in particolare, l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento, ossia le carte di credito, le carte di debito o le carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione o ancora qualsiasi altro mezzo ritenuto allo stesso modo idoneo in base a quanto previsto con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. A tal proposito, è intervenuto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018 con il quale sono stati individuati tali mezzi di pagamento:

  • gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  • i mezzi di pagamento elettronici previsti all’articolo 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Questi mezzi di pagamento devono essere considerati idonei sia di fini della detraibilità dell’Iva, sia ai fini della deducibilità dei costi. Indicazioni specifiche sono state, inoltre, fornite riguardo ad alcuni strumenti di pagamento, come le carte ed i buoni carburante e le carte di credito, di debito e prepagate.

Infine, alcuni chiarimenti inseriti nella Circolare riguardano il credito d’imposta riconosciuto dalla Legge di Bilancio per il 2018 agli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante. Spetta loro, infatti, un credito d’imposta pari al 50 % del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito. Tale credito d’imposta dovrà riconoscersi anche a tutti gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di debito o prepagate.

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