Con Risoluzione 30 gennaio 2009, n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al servizio di trasporto pubblico di scuolabus deve essere applicata l’aliquota IVA del 10% prevista per le prestazioni di trasporto di persone (n. 127-novies), parte terza, Tabella A, DPR n. 633/72).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, tale servizio non può beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 4% in quanto non rientra fra le prestazioni educative.
Fonte: www.seac.it
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