NULL
Novità Iva
9 Luglio 2011

Ritardo nella presentazione della dichiarazione Iva: e’ sanzionabile anche se dovuto a malattia del contribuente.

Scarica il pdf

Nella Sentenza n. 13926 del 24 giugno 2011, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che, alla luce della normativa vigente, ed in particolare dell’articolo 37 del D.P.R. n. 633 del 1972, non vi è alcun motivo per sostenere che un impedimento, come quello rappresentato dalla contribuente nel caso di specie, ossia una grave malattia (tra l’altro, adeguatamente documentata), possa costituire ragione di deroga alle conseguenze previste dalla legge in caso di ritardo, superiore ai trenta giorni, nella presentazione della dichiarazione Iva ed all’applicazione della disciplina sanzionatoria in tema di tardiva od omessa dichiarazione.

Ciò vale, in particolare, se si tiene conto della possibilità, prevista dalla normativa in questione, di effettuare la presentazione della dichiarazione tramite altre persone delegate.

Quindi, la Suprema Corte ha sostenuto che al personale impedimento fisico della contribuente non si sarebbe potuto attribuire alcuna rilevanza. Del resto, l’articolo 37 suddetto prevede che ogni ritardo superiore ai trenta giorni equivalga a definitiva omissione, senza alcuna deroga od eccezione che consenta di attribuire rilevanza ad impedimenti o cause di forza maggiore.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
12 Settembre 2025
Bonus Psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di...

12 Settembre 2025
Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del...

12 Settembre 2025
Superbonus e agevolazione “prima casa”: proroga dei termini per il trasferimento della residenza

La conferma dell’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto