Nella Risoluzione n. 122 del 13 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito all’ammissibilità dell’istanza di rimborso Iva da parte delle società di leasing, che adottano i principi internazionali IAS/IFRS, sull’acquisto di beni ammortizzabili concessi, poi, in leasing alle società utilizzatrici.
L’Agenzia ha affermato che il rimborso in questione è ammissibile esclusivamente in capo alla società concedente, in quanto proprietaria giuridicamente dei beni ammortizzabili. Ciò vale anche se la società concedente, in osservanza dei principi contabili internazionali, non ha applicato l’ammortamento dei beni, ma ha utilizzato un diverso criterio di ripartizione dell’investimento, per la durata del contratto di leasing.
Se non si riconoscesse la possibilità di richiedere il rimborso Iva, vi sarebbe un aggravio finanziario per gli operatori economici che effettuano operazioni di investimento in beni ammortizzabili.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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