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Novità Iva
2 Aprile 2011

Reverse charge per i telefoni cellulari ed i circuiti integrati in vigore dal 1 aprile 2011: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Con la Risoluzione n. 36 del 31 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) alle cessioni di telefoni cellulari e di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumo finale. Si ricorda che questa nuova disciplina riguarda le cessioni effettuate a partire dal 1° aprile 2011.

La Risoluzione si è resa necessaria a seguito della Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 novembre 2010, n. 2010/710/UE (newsletter Misterfisco del 29 novembre 2010), con la quale l’Italia è stata autorizzata, nelle cessioni predette, in deroga al principio generale secondo il quale il debitore nei confronti dell’erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione, a designare quale debitore dell’Iva il soggetto destinatario della cessione.   

Alcuni chiarimenti in materia erano stati già forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 59 del 23 dicembre 2010 (newsletter Misterfisco del 10 gennaio 2011).

Riguardo al profilo soggettivo delle cessioni di telefoni cellulari, viene ulteriormente ribadito, nella Risoluzione del 31 marzo, che il reverse charge trova applicazione alle sole cessioni effettuate nella fase distributiva precedente al commercio al dettaglio. Sono, quindi, escluse dall’obbligo dell’inversione contabile le cessioni effettuate dai commercianti al minuto autorizzati, che svolgono la loro attività in locali aperti al pubblico o mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante.   

Comunque l’esclusione opera in tutti i casi nei quali le cessioni vengono effettuate direttamente agli utilizzatori finali dei beni. Ciò, in particolare, avviene anche quando la cessione del telefono cellulare è accessoria alla fornitura del traffico telefonico. L’Agenzia ha precisato che deve ritenersi che la cessione dei cellulari sia accessoria alla fornitura del traffico telefonico anche quando vengono ceduti più cellulari nell’ambito del medesimo rapporto, purché il numero dei telefoni cellulari ceduti non ecceda di oltre il 10 % il numero delle SIMCARD cedute al medesimo utente.

Inoltre, è stato precisato che il meccanismo del reverse charge non trova applicazione nelle cessioni dei componenti e degli accessori dei telefoni cellulari. Gli accessori ed i componenti dei telefoni cellulari che risultano ceduti nel quadro dell’operazione principale di cessione del telefono cellulare, al fine di completare o integrare quest’ultima, devono, però, essere assoggettati, ai fini Iva, al medesimo trattamento fiscale previsto per l’operazione principale.

Riguardo ai dispositivi a circuito integrato, l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile è prevista nel caso di cessioni prima della loro installazione in beni destinati al consumo finale, indipendentemente dalla circostanza che il cessionario voglia poi installare i beni acquistati su prodotti destinati al consumo finale. Verrà applicata l’ordinaria modalità di fatturazione se l’acquirente provvederà, successivamente all’acquisto, a cedere un bene nel quale il dispositivo è stato incorporato o se utilizzerà il dispositivo per effettuare una riparazione.

Infine, riguardo agli aspetti procedurali, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso nel quale l’operazione principale sia stata assoggettata all’inversione contabile la relativa nota di variazione, per la rettifica dell’imponibile o dell’imposta, viene ugualmente assoggettata all’inversione contabile.

Il reverse charge riguarda anche i passaggi dal committente al commissionario e dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione del contratto di commissione.

Naturalmente nei modelli dichiarativi dovranno essere indicate negli apposti riquadri le operazioni effettuate dai contribuenti in regime di reverse charge.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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