L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 37/2006, ha chiarito il comportamento corretto che nell’ambito dell’edilizia l’appaltatore principale deve adottare nel caso in cui si avvalga delle prestazioni di contribuenti che operano in regime di franchigia ai sensi dell’art. 32-bis, D.P.R. n. 633/1972.
In questa occasione, il meccanismo del reverse charge non trova alcuna applicazione presso il committente in quanto vi è incompatibilità con il regime della franchigia, la cui caratteristica non consiste nell’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA, ma dall’esonero dal versamento della stessa e di gran parte degli adempimenti correlati.
Quindi, essendo la prestazione del contribuente in franchigia esonerata dal versamento, il committente non può assumere il ruolo di debitore, neanche nel caso in cui il prestatore dovesse decadere, in corso d’anno, dal regime “speciale”.
Fonte: www.seac.it
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