Con Risoluzione 20 ottobre 2008, n. 393, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di fabbricati strumentali è imponibile IVA, anche se effettuata nei confronti di un Ente pubblico che vanta un diritto di prelazione collegato alla tutela del patrimonio storico-artistico.
L’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, precisato che, nel caso di contestuale cessione di un’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/3, in qualità di porzione di fabbricato avente destinazione abitativa che non costituisce pertinenza dell’immobile strumentale per natura, è applicabile il regime di esenzione dall’IVA all’art.10, primo comma, n. 8-bis), DPR. n. 633/1972.
In quest’ultima ipotesi, le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato non strumentali, per il principio dell’alternatività, devono essere assoggettate all’imposta di registro proporzionale di cui al Testo unico dell’imposta di registro, D.P.R. n. 131/1986.
Fonte: www.seac.it
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