Nella Risoluzione n. 128 del 20 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo all’applicabilità dell’esenzione dall’Iva alle prestazioni sanitarie fornite nelle farmacie.
L’Agenzia ha ricordato che, secondo una prassi consolidata e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’applicazione dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, che devono essere riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, ed in relazione ai soggetti che forniscono le prestazioni, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione. Non rileva, invece, la forma giuridica che riveste il soggetto che rende la prestazione.
Riguardo alla problematica specifica delle prestazioni sanitarie che possono essere fornite all’interno delle farmacie, l’Agenzia ha affermato che le prestazioni professionali in questione rientrano nell’ambito di esenzione dall’Iva se oggettivamente riconducibili alla diagnosi, alla cura ed alla riabilitazione della persona e se materialmente rese da soggetti (quali gli infermieri, i fisioterapisti, gli operatori socio-sanitari) sottoposti alla vigilanza ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie o individuati dal Decreto Interministeriale del 17 maggio 2002.
Quindi, sia le prestazioni effettuate dai professionisti sanitari nei confronti delle farmacie, sia le prestazioni effettuate dalle farmacie nei confronti dei clienti saranno esenti dall’Iva.
Più in particolare, deve dirsi che l’esenzione dall’Iva trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le farmacie si avvalgono, per la prestazione dei servizi sanitari ai propri clienti, di una struttura societaria, eventualmente organizzata nella forma della società cooperativa, che effettua le prestazioni tramite propri professionisti sanitari.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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