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Novità Iva
17 Novembre 2012

Prestazioni sanitarie a domicilio: gli Stati membri devono fissare le condizioni per beneficiare dell’esenzione Iva nel rispetto dei principi comunitari.

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a definizione del procedimento C-174/11, ha pronunciato, il 15 novembre 2012, una Sentenza importante in materia di Iva.

La controversia era sorta tra un’infermiera tedesca e l’Ufficio delle imposte. L’infermiera lavorava sia in un centro sociale, sia autonomamente come prestatrice di servizi di assistenza a domicilio. La contribuente, contrariamente all’Amministrazione finanziaria, sosteneva che le operazioni da lei poste in essere fossero esenti dall’Iva.

La questione interpretativa sottoposta all’attenzione della Corte Europea consiste, in particolare, nella conformità alla normativa comunitaria di una legislazione nazionale, come quella tedesca, che subordini l’esenzione fiscale dall’Iva, per i servizi di assistenza a domicilio a persone malate e bisognose di cure, prestati da operatori commerciali (non organismi di diritto pubblico), alla circostanza che nell’anno precedente, in almeno due terzi dei casi, le spese assistenziali siano state sostenute, in tutto o in gran parte, da enti di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti.

La normativa comunitaria prescrive che debbano avere carattere sociale gli organismi diversi da quelli di diritto pubblico che prestano servizi connessi con l’assistenza sociale, in regime di esenzione Iva.

Le cure a domicilio somministrate dalla contribuente potevano essere considerate, senza che vi sia stata alcuna contestazione a riguardo, strettamente connesse con l’assistenza sociale.

Riguardo al carattere sociale, il diritto nazionale di ciascuno Stato membro è legittimato a sancire le norme in base alle quali possa essere accordato il riconoscimento del carattere sociale agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico che svolgono tale genere di attività. Nella Sentenza, la Corte precisa che gli Stati membri dell’Unione Europea dispongono di un ampio potere discrezionale a tale proposito.

Sono diversi gli elementi che possono essere presi in considerazione dalle autorità nazionali ai fini del riconoscimento del carattere sociale di tali organismi: l’esistenza di disposizioni specifiche, nazionali o regionali, legislative o a carattere amministrativo, fiscali o previdenziali; il carattere di interesse generale delle attività svolte dal contribuente; il fatto che altri contribuenti che svolgono le medesime attività beneficino già di un’analoga esenzione; il fatto che i costi delle prestazioni in questione siano eventualmente presi a carico in gran parte da casse malattia o da altri organismi di previdenza sociale.

Quando un contribuente contesta il riconoscimento, o l’omesso riconoscimento, della qualifica di organismo a carattere sociale ai fini dell’esenzione dall’Iva, spetta ai giudici nazionali valutare se le competenti autorità nazionali abbiano rispettato i limiti del potere discrezionale conferito dalla normativa comunitaria, applicando i principi dell’Unione Europea, compreso il principio di parità di trattamento che si concretizza, in materia di Iva, nel principio di neutralità fiscale.

A tal proposito, la Corte di Giustizia dell’UE ha riconosciuto che la normativa comunitaria in materia di esenzione Iva, alla luce, appunto, del principio di neutralità fiscale, osta alla previsione di una soglia come quella dei due terzi individuata dalla normativa tedesca, poichè, nel contesto di prestazioni che sono essenzialmente identiche, la normativa sull’esenzione viene applicata a taluni soggetti di diritto privato, ma non ad altri.

La Corte ha anche ricordato, riguardo al caso in esame, che il giudice nazionale dovrà, comunque, accertare che vi siano tutte le condizioni previste dalla normativa comunitaria per l’applicazione dell’esenzione dall’Iva.

In particolare, il giudice dovrà accertare che tutte le prestazioni fornite dalla contribuente siano indispensabili all’espletamento delle operazioni oggetto di esenzione. Dovranno, poi, essere escluse dal beneficio dell’esenzione le prestazioni di servizi destinate a procurare alla contribuente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte ad Iva.

Il principio, infine, affermato dalla Corte Europea è quello secondo il quale la normativa comunitaria impedisce che l’esenzione dall’Iva di cure a domicilio somministrate da prestatori commerciali sia assoggettata ad una condizione come quella prevista dalla normativa tedesca, secondo la quale nel corso dell’anno precedente, in almeno due terzi dei casi, le spese relative a tali cure devono essere sostenute, in tutto o in gran parte, dagli enti di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, qualora tale condizione non sia tale da garantire la parità di trattamento nell’ambito del riconoscimento, ai fini della normativa in questione, del carattere sociale di organismi diversi da quelli di diritto pubblico.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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