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Novità Iva
23 Marzo 2013

Oli e grassi animali e vegetali utilizzati come combustibile per la produzione di energia elettrica: applicabile l’aliquota Iva ridotta del 10 %.

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Nella Risoluzione n. 17 del 18 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata riguardo ad un interpello relativo all’aliquota Iva applicabile alla fornitura di oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata dal numero 1507 al 1518, destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica.

La società istante aveva precisato di assoggettare già all’aliquota Iva ridotta del 10 % le cessioni di olio di palma, avente il codice n. 1511, sulla base della previsione al punto 104 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 dell’applicazione dell’aliquota in questione agli oli combustibili ed agli estratti aromatici impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la propria Risoluzione del 2009 nella quale era stato specificato che l’olio di palma utilizzato come olio combustibile per generare energia elettrica era effettivamente equiparabile agli oli indicati al n. 104 della Tabella suddetta e che, quindi, alla relativa cessione era applicabile l’aliquota Iva del 10 %.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 2009 si basava su un parere emesso dall’Agenzia delle Dogane nel medesimo anno.

L’Agenzia delle Entrate ha richiesto un nuovo parere tecnico all’Agenzia delle Dogane in merito alla nuova questione posta alla sua attenzione. L’Agenzia delle Dogane, con una nota del 21 gennaio 2013, ha affermato che le considerazioni già esposte nel 2009 con riferimento all’olio di palma possono trovare analoga applicazione per gli oli ed i grassi di origine animale e vegetale che rientrano nei codici da 1507 a 1518 della Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, se destinati ad essere utilizzati come combustibili o carburanti, compresa la produzione di energia elettrica che avviene mediante carburazione o combustione di un prodotto energetico.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, quindi, di dover seguire questa impostazione nella questione in esame.

Nella Risoluzione del 18 marzo 2013 è stato anche precisato che, qualora sia stata applicata l’aliquota ordinaria, è possibile emettere delle note di variazione entro un anno dall’emissione del documento originario. Conseguentemente, il committente o il cessionario dovranno ridurre in pari misura la detrazione effettuata e dovranno riversare all’Erario l’imposta.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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