Con la Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti relativi all’obbligo di comunicazione delle operazioni realizzate da soggetti passivi Iva con operatori economici di Paesi black list, adempimento introdotto con il Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73.
Si riportano alcuni dei chiarimenti forniti dell’Agenzia delle Entrate:
– Sono oggetto dell’obbligo di comunicazione anche le cessioni gratuite di beni quando realizzate con operatori economici situati in Paesi black list. Sono, invece, escluse dall’obbligo di comunicazione le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, se il relativo costo unitario non è superiore a 25,82 Euro, o di beni per i quali, all’atto del loro acquisto o importazione, non sia stata operata la detrazione dell’imposta. Sono, altresì, escluse le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.
– Sono escluse dall’adempimento in questione le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale nominato in uno degli Stati black list, qualora l’operatore economico rappresentato non sia localizzato in uno di tali Stati.
– Deve essere segnalata anche l’operazione consistente nell’addebito di commissioni bancarie da parte di un istituto di credito situato in uno dei Paesi black list, in quanto si tratta di un’operazione esente, ma a fronte della quale il soggetto passivo Iva provvede all’emissione di una fattura che deve essere annotata nel registro delle fatture emesse ed in quello delle fatture d’acquisto.
– Le schede carburanti per rifornimenti effettuati dal contribuente italiano in Paesi black list non sono soggette a comunicazione, in quanto si tratta di operazioni non soggette ad Iva e non soggette all’obbligo di registrazione ai fini Iva.
– Le operazioni dei commercianti al dettaglio, e dei soggetti equiparati, effettuate senza emissione della fattura, ma con rilascio solo dello scontrino o della ricevuta fiscale, non sono soggette all’obbligo di comunicazione, in quanto da tali documenti non è possibile individuare tutte le informazioni che dovrebbero essere inserite nella comunicazione, in particolare riguardo ai dati della controparte.
– In caso di fornitura di beni per i quali sia previsto il pagamento di acconti sul prezzo, il momento rilevante ai fini dell’obbligo di comunicazione coincide con la data di registrazione delle fatture relative agli acconti nei registri Iva o nelle scritture contabili.
– Scaduti i termini per la presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la comunicazione può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione completa (“Comunicazione integrativa”), senza dover pagare alcuna sanzione. Qualora scadi questo termine, se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione sia venuto a conoscenza, può essere applicato l’istituto del ravvedimento operoso, con pagamento della relativa sanzione prevista in misura ridotta, che dovrà essere versata entro il termine di un anno dalla omissione o dall’errore.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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