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Novità Iva
7 Gennaio 2011

Nuove norme sulle operazioni intracomunitarie: l’Agenzia delle Entrate precisa come ottenere l’autorizzazione a compierle.

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Con due Provvedimenti del 29 dicembre 2010, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 78 del 2010 riguardo al compimento di operazioni intracomunitarie.

In primo luogo, sono state specificate le modalità in base alle quali dovrà essere effettuata la dichiarazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie: nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva o, per i soggetti già titolari di partita Iva, mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. I soggetti non residenti dovranno presentare l’istanza suddetta al Centro Operativo di Pescara.

L’Agenzia ha, inoltre, illustrato la procedura di diniego dell’autorizzazione a compiere operazioni intracomunitarie in caso di manifestazione di volontà in tal senso. In particolare, entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà, l’Agenzia provvede a verificare che i dati forniti siano completi ed esatti e ad effettuare una valutazione preliminare dei dati stessi e del rischio. In caso di esito negativo, la struttura dell’Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell’Iva, entro lo stesso termine di trenta giorni, emana un provvedimento di diniego.

In mancanza di diniego, la posizione viene inserita nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie (cosiddetto VIES). Nei confronti dei soggetti inclusi nell’elenco VIES sono, poi, effettuati controlli più approfonditi entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà, controlli che possono portare alla revoca dell’autorizzazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini Iva nel periodo compreso tra il 31 maggio 2010 ed il 28 febbraio 2011 senza manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, oppure i soggetti che, in mancanza, non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie ed adempiuto agli obblighi di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi, sono esclusi dall’archivio dei soggetti autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie. Se vorranno effettuare tali operazioni dovranno chiedere di essere inclusi nell’archivio in questione secondo le modalità suddette.

Sono esclusi, inoltre, dall’elenco dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini Iva prima del 31 maggio 2010 e che non hanno presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi per gli anni 2009 e 2010 o, pur avendoli presentati, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi Iva per il 2009.

Sono previsti, poi, controlli periodici per i soggetti inseriti nell’archivio in questione.

Inoltre, l’Agenzia ha precisato che i provvedimenti di diniego e di revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti, entro sessanta giorni dalla data della notificazione. 

Con un ulteriore Provvedimento, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, individuato specificamente i criteri di valutazione del rischio di possibili finalità evasive e, quindi, i criteri di inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie. Gli elementi sulla base dei quali viene effettuata la valutazione in questione sono sviluppati mediante il confronto delle informazioni acquisite presso altre Amministrazioni e di quelle disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, aggiornati continuamente in virtù degli esiti delle attività di controllo proprie dell’Agenzia medesima.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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