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Novità Iva
15 Ottobre 2011

Nuova aliquota Iva del 21 per cento: piu’ tempo per regolarizzare le fatture ed altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Nella Circolare n. 45 del 12 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo all’applicazione della nuova aliquota del 21 % ed ai relativi adempimenti.

Per individuare il momento dell’effettuazione dell’operazione, bisogna fare riferimento alle disposizioni che contengono la relativa disciplina, e quindi all’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, all’articolo 39 del Decreto Legge n. 331 del 1993 per gli acquisti intracomunitari di beni ed all’articolo 201 del codice doganale comunitario per le importazioni.

E’ stato, inoltre, precisato che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nel caso in cui, prima del verificarsi del momento al quale la disciplina riconduce l’effettuazione dell’operazione, è stata emessa la fattura o è stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, per la parte relativa alla fattura o al pagamento, alla data della fattura o del pagamento.
Considerazioni analoghe valgono anche per gli acquisti intracomunitari di beni.

In caso di acconti versati prima del 17 settembre 2011, le relative fatture sono regolari se in esse è stata applicata l’aliquota del 20 %. Alle fatture relative al saldo, o agli ulteriori acconti, emesse a partire dal 17 settembre dovrà, invece, essere applicata l’aliquota del 21 %.

Nella Circolare sono state prese in considerazione anche le operazioni particolari nelle quali l’esigibilità dell’Iva è differita al momento del pagamento del corrispettivo e, in particolare, in questo ambito, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle camere di commercio, degli istituti universitari, degli enti ospedalieri, di quelli di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico e degli enti di assistenza e di previdenza. In queste ipotesi deve essere applicata l’imposta con aliquota al 20 % se la fattura è stata emessa entro il 16 settembre. La registrazione della fattura può avvenire anche successivamente.

Per i commercianti al minuto è stato previsto, come unico metodo da utilizzare per determinare l’imposta dovuta dai corrispettivi incassati, quello matematico. A partire dalla prima liquidazione successiva all’entrata in vigore della nuova aliquota, i commercianti al minuto dovranno, quindi, effettuare lo scorporo dell’imposta dividendo l’importo complessivo dei corrispettivi per 121 nel caso di applicazione dell’aliquota del 21 %.

Ancora, è stato specificato che la regolarizzazione delle fatture emesse con la minore aliquota potrà avvenire, per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica con cadenza mensile, entro il 27 dicembre, per le fatture emesse entro il mese di novembre, ed entro il 16 marzo, per le fatture emesse nel mese di dicembre. La regolarizzazione, per i contribuenti con liquidazione periodica con cadenza trimestrale, dovrà avvenire entro il 27 dicembre, per le fatture emesse entro il mese di settembre, ed entro il 16 marzo, per le fatture emesse nel quarto trimestre.

I cessionari ed i committenti che, avendo acquistato i beni o i servizi nell’esercizio di imprese, arti o professioni, devono, entro trenta giorni dalla registrazione, provvedere alla regolarizzazione delle fatture ricevute con l’indicazione della minore aliquota, possono effettuare tale regolarizzazione, qualora non abbiano ricevuto la fattura integrativa, anche oltre il termine suddetto, purché entro il 30 aprile.

Sono state, infine, inserite, nella Circolare, alcune considerazioni riguardo a settori particolari: le agenzie di viaggio, i soggetti che determinano l’imposta in base al regime del margine, i servizi di somministrazione di acqua, luce e gas.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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