Nella Circolare n. 43 del 29 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’Iva alle attività di noleggio e di locazione nel settore della nautica di diporto. In particolare, i quesiti ai quali ha risposto, formulati dalle associazioni di categoria, riguardavano la territorialità delle prestazioni di servizi e il regime di non imponibilità delle operazioni.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia, le percentuali presuntive di tassazione ai fini Iva (percentuali forfetarie di presunto utilizzo nelle acque territoriali comunitarie) dei corrispettivi relativi a prestazioni di locazione e noleggio di unità da diporto sono applicabili sia alle prestazioni di servizi a breve termine, sia a quelle non a breve termine.
Inoltre, è stato precisato che le prestazioni di noleggio a breve termine con messa a disposizione dell’imbarcazione nel territorio di altro Stato membro dell’Unione Europea non sono rilevanti territorialmente. Per tali operazioni non sussiste obbligo di fatturazione, né obbligo di indicazione nel modello Intrastat.
Nel caso ancora di prestazioni di noleggio a breve termine, se l’imbarcazione è messa a disposizione al di fuori del territorio dell’Unione Europea, l’Agenzia ha escluso che si possa applicare la percentuale forfetaria del 5 % per la determinazione della quota di corrispettivi imponibile, corrispondente al periodo di utilizzo delle acque territoriali, percentuale prevista da una Circolare Ministeriale del 7 marzo 1980 in tema di trasporti marittimi. La Circolare, infatti, si riferisce ad operazioni di natura diversa.
L’Agenzia ha, inoltre, affermato che allo stato, considerata la normativa di settore ed in particolare il Decreto Legislativo del 2005 di approvazione del codice della nautica di diporto, deve ritenersi che, se il committente utilizza l’imbarcazione per l’esercizio di attività commerciale, può estendersi il regime di non imponibilità ai fini Iva a tutte le ipotesi nelle quali l’unità da diporto è oggetto di noleggio o locazione, è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto, è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
Nella Circolare è stato ulteriormente precisato che la disciplina di non imponibilità risulta applicabile, relativamente ai canoni pagati per il noleggio e la locazione, solo se l’imbarcazione è utilizzata direttamente nell’esercizio di attività commerciali. Al contrario, i canoni delle prestazioni di locazione e noleggio effettuate nei confronti di soggetti privati, se territorialmente rilevanti, sono soggetti ad imposta con applicazione dell’aliquota ordinaria. Sono soggette ad imposta, allo stesso modo, anche le altre prestazioni definite commerciali ai sensi della legislazione sulla nautica da diporto, se rese in favore di privati.
L’Agenzia ha, altresì, chiarito che nell’ipotesi in cui l’attività commerciale di noleggio o locazione di imbarcazioni da diporto è resa sia nei confronti dei soci, o comunque di soggetti riconducibili all’imprenditore, a canoni di mercato, sia ad altri soggetti, può essere applicato il regime di non imponibilità soltanto qualora risulti che l’attività è resa prevalentemente nei confronti di soggetti diversi dai soci. Nel caso contrario varranno le regole ordinarie di applicazione dell’imposta. Nella Circolare sono stati specificati i criteri oggettivi da seguire per la determinazione della prevalenza dell’attività svolta nei confronti di terzi.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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