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Novità Iva
4 Febbraio 2012

Messa a disposizione di personale come prestazione di servizi rilevante ai fini Iva: la Corte di Giustizia UE fornisce delle indicazioni per il caso di diversa nazionalita’ del destinatario e del prestatore.

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Nella Sentenza del 26 gennaio 2012, relativa al procedimento C-218/10, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata riguardo alla corretta interpretazione degli articoli 9, 17 e 18 della “sesta Direttiva” (Direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977) in materia di Iva.

La questione sottoposta all’attenzione della Corte Europea riguardava, in particolare, l’individuazione ai fini Iva del luogo di fornitura delle prestazioni di servizi.

Una società di diritto tedesco aveva messo a disposizione dei conducenti autonomi presso diverse società di trasporti stabilite in Germania, ma anche in Italia. I conducenti stipulavano dei contratti con la società tedesca denominati “accordi di messa a disposizione” e fatturavano i loro servizi direttamente alla società in questione, la quale a sua volta fatturava alle singole imprese di trasporti il costo previsto dagli accordi, con l’aggiunta di un margine.

La società tedesca presentava alle imprese di trasporto delle fatture senza l’inclusione dell’Iva, sostenendo che le prestazioni rese fossero delle prestazioni di “messa a disposizione di personale” e che, quindi, in virtù della normativa in materia, il luogo di effettuazione delle prestazioni dei servizi dovesse essere individuato in Italia, ossia nel luogo di stabilimento dei destinatari delle prestazioni.   

Secondo l’impostazione seguita dall’Amministrazione finanziaria tedesca, invece, il luogo di prestazione dei servizi avrebbe dovuto essere individuato nel luogo di stabilimento del prestatore dei servizi medesimi, con conseguente fatturazione dell’Iva in Germania.

Ma, l’Ufficio tedesco competente per decidere sulle richieste di rimborso dell’Iva presentate dai destinatari italiani riteneva, invece, che le prestazioni fornite dalla società tedesca costituissero delle prestazioni di messa a disposizione di personale che non implicavano l’applicazione dell’Iva in Germania. Secondo tale ufficio, le prestazioni erano imponibili presso la sede dei destinatari dei servizi, ossia in Italia, e, quindi, l’ufficio negava il rimborso dell’Iva tedesca alle imprese italiane.   

In primo luogo, la Corte Europea ha affermato che la normativa (articolo 9 della sesta Direttiva) deve essere interpretata nel senso che la nozione di “messa a disposizione di personale” ricomprende anche la messa a disposizione di personale autonomo, non legato da rapporto di lavoro dipendente con l’impresa prestatrice, come avveniva nel caso di specie. In questi casi, quindi, può trovare applicazione la disciplina relativa alla messa a disposizione di personale.

La Corte è stata chiamata, inoltre, alla luce dei differenti orientamenti seguiti dalle autorità tedesche, a stabilire se la normativa comunitaria debba essere interpretata nel senso che l’ordinamento processuale nazionale deve adottare delle misure al fine di assoggettare allo stesso trattamento l’imponibilità e l’assoggettamento ad imposta della medesima prestazione, nei confronti dell’impresa che fornisce la prestazione e nei confronti dell’impresa che ne è destinataria, anche nel caso in cui per le due imprese siano competenti amministrazioni finanziarie diverse.

La Corte ha, a tal proposito, affermato che la normativa in materia (articoli 17 e 18 della sesta Direttiva) deve essere interpretata nel senso che non impone agli Stati membri di configurare le rispettive normative procedurali interne in modo da garantire che l’imponibilità di una prestazione di servizi e l’Iva dovuta sulla prestazione medesima vengano valutate in maniera coerente con riguardo al prestatore e con riguardo al destinatario di tale prestazione, anche quando questi ricadano nella sfera di competenza di amministrazioni finanziarie diverse.

Tuttavia, la Corte Europea ha, altresì, riconosciuto che le disposizioni predette obbligano comunque gli Stati membri dell’Unione Europea ad adottare le misure necessarie per garantire l’esatta riscossione dell’Iva ed il rispetto del principio di neutralità fiscale.

   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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