L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 56 dell’11 maggio 2011, si è occupata del trattamento delle eccedenze di credito pregresse e delle modalità di compilazione della dichiarazione annuale Iva in caso di liquidazione Iva di gruppo.
L’Agenzia ha, in primo luogo, precisato che i soggetti che partecipano per la prima volta ad un’operazione di liquidazione Iva di gruppo non possono fra confluire nella procedura compensativa l’eccedenza di credito che deriva dal periodo d’imposta precedente. Tali soggetti potranno richiedere autonomamente il rimborso dell’eccedenza oppure computarla in detrazione in anni successivi, una volta venuta meno la partecipazione alla liquidazione di gruppo, oppure ancora potranno utilizzarla in compensazione.
L’eccedenza di credito esistente al momento dell’ingresso in una liquidazione di gruppo, inoltre, non può essere utilizzata nemmeno nelle liquidazioni di gruppo relative agli anni successivi a quello d’ingresso.
L’Agenzia ha evidenziato come nel modello di dichiarazione annuale Iva vi sia un rigo specifico nel quadro VL (rigo VL10) nel quale deve essere, appunto, indicata l’eccedenza che non confluisce nella liquidazione di gruppo.
L’eccedenza annuale maturata nel corso degli anni di partecipazione alla procedura di liquidazione Iva di gruppo, invece, confluisce obbligatoriamente nella liquidazione di gruppo medesima.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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