Con la Sentenza n. 9853 del 5 maggio 2011, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità del diniego di rimborso dell’Iva da parte dell’Amministrazione finanziaria in presenza di un provvedimento di fermo amministrativo, adottato sulle somme pretese in restituzione, a seguito della pendenza di controversie tra il contribuente e l’Amministrazione medesima riguardanti altre annualità d’imposta.
La società contribuente fallita aveva proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il fermo amministrativo non fosse applicabile in materia di Iva. La posizione assunta dalla Suprema Corte con questa Sentenza interviene dopo un contrasto giurisprudenziale sulla questione.
La Corte ha, in particolare, affermato la diversità di funzione delle garanzie previste dall’articolo 38-bis del D.P.R. 633 del 1972 in materia di rimborsi Iva e dall’articolo 69 del Regio Decreto 2440 del 1923, che disciplina l’istituto del fermo amministrativo. Mentre le prime svolgono la specifica funzione di tutelare l’interesse dell’Erario all’eventuale recupero di quanto dovesse risultare indebitamente percepito dal contribuente, qualora il credito al rimborso Iva risultasse insussistente; le seconde permettono di operare la compensazione con i controcrediti dell’Amministrazione finanziaria.
Il provvedimento di sospensione del pagamento, ossia il fermo amministrativo, infatti, è una misura cautelare, espressione del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, ed è rivolto a sospendere, in presenza di una ragione di credito della Pubblica Amministrazione medesima, un eventuale pagamento dovuto, a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale dello stesso con un credito che l’amministrazione abbia, o pretenda di avere, nei confronti del suo creditore.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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