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Novità Iva
23 Giugno 2012

Leasing di veicoli destinati a soggetti portatori di handicap: individuate le condizioni per l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta.

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 66 del 20 giugno 2012, ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica relativa all’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4 % ai contratti di locazione finanziaria di autoveicoli stipulati da soggetti portatori di handicap.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’agevolazione in questione possa essere riconosciuta soltanto qualora il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”. Il contratto di leasing traslativo è il contratto con il quale il concedente attribuisce ad altro soggetto (utilizzatore) il diritto di usare un bene, dietro pagamento di un canone periodico, con la previsione dell’acquisto, alla scadenza del contratto di leasing, del bene medesimo. Sino al momento dell’esercizio del riscatto, la proprietà del bene rimane in capo alla società di leasing, ossia al soggetto concedente.

Inoltre, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia al prezzo di riscatto, sia ai canoni di locazione finanziaria, purché dalle condizioni contrattuali emerga la volontà delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del veicolo locato a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto alla fine della locazione.

Al momento della stipula del contratto di leasing devono sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, come l’annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo. Per la condizione dell’intestazione del veicolo all’acquirente avente diritto all’aliquota Iva agevolata, se l’immatricolazione del veicolo è a nome del locatore, è sufficiente l’annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del contratto.

In sede di stipula del contratto di leasing, il beneficiario deve presentare alla società di leasing la documentazione prevista e la società medesima dovrà provvedere a comunicare agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dell’operazione.

Dalla data di stipula del contratto di leasing decorre il periodo antecedente di quattro anni previsto dalla legge come periodo nel quale il beneficiario non deve aver acquistato un analogo veicolo agevolato. Dalla medesima data decorre, inoltre, il periodo di due anni durante il quale il beneficiario deve mantenere la disponibilità del veicolo.

Qualora nel periodo dei due anni dalla stipula del contratto di leasing il beneficiario dell’agevolazione ceda il veicolo ad altra persona, viene meno la condizione richiesta dalla legge e si verifica la decadenza del beneficio. Ciò avviene almeno che la cessione sia determinata dalla necessità di nuovi e diversi adattamenti del veicolo. In caso di decadenza del beneficio, la società di leasing dovrà emettere una nuova fattura integrativa per il recupero della differenza tra l’imposta dovuta in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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