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Novità Iva
14 Gennaio 2012

L’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti in materia di spesometro e di comunicazioni relative a leasing, locazione e noleggio.

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L’Agenzia delle Entrate, in un documento del 22 dicembre 2011, pubblicato sul suo sito Internet, ha risposto a diversi quesiti in materia di comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore ai 3.000 Euro e di comunicazione all’Anagrafe medesima dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, affermato che l’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing o di noleggio posti in essere dagli operatori commerciali sussiste esclusivamente per i contratti conclusi successivamente al 21 novembre 2011. Le operazioni compiute nel 2010 e nella frazione del 2011 compresa tra il 1° gennaio ed il 20 novembre devono comunque essere oggetto della comunicazione relativa allo “spesometro”.

Inoltre, è stato precisato che, in caso di soggetti obbligati ad effettuare entrambe le tipologie di comunicazioni, possono essere inviate due comunicazioni separate rispettando le diverse scadenze, mentre, se viene inviata un’unica comunicazione, la scadenza è quella prevista per la comunicazione dei contratti di leasing e noleggio.

I soggetti utilizzatori nei contratti di leasing o noleggio devono comunque inserire nella propria comunicazione relativa allo “spesometro” le operazioni oggetto della comunicazione specifica da parte delle società di leasing e degli operatori commerciali che effettuano operazioni di noleggio e locazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito, in riferimento ai contratti di compravendita di immobili, che le fatture di acconto e saldo emesse dalle imprese edili per un immobile che sarà oggetto di successiva vendita, sono escluse dallo “spesometro”. Se, però, le fatture relative agli acconti sono registrate in un anno precedente a quello nel quale avviene la registrazione della compravendita, devono essere comunicate.

Con riferimento ai contratti che prevedono dei corrispettivi periodici, se l’importo del corrispettivo annuale non è determinabile (per esempio, nel contratto di agenzia, il corrispettivo corrisponde ad una percentuale stabilita come provvigione il cui importo è determinato soltanto a conclusione dell’operazione oggetto dell’intermediazione), l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva sussiste se il corrispettivo fatturato nell’anno di riferimento è pari o superiore alla soglia di rilevanza (25.000 Euro per il 2010 e 3.000 Euro per il 2011).

Nel caso di contratti di appalto con corrispettivo globale e fatturazione a stato di avanzamento lavori (SAL), la comunicazione dovrà essere effettuata soltanto se il corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto supera la soglia di rilevanza prevista dalla legge, indipendentemente dalla presenza di Stati di avanzamento dei lavori.  

Ancora, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di contratti di fornitura di servizi contabili, amministrativi e fiscali, nei quali, generalmente, il servizio erogato si compone di diverse operazioni, si può parlare di contratti collegati le cui operazioni devono essere comunicate secondo le regole proprie dei contratti con corrispettivi periodici.

E’ stato ricordato, inoltre, che le operazioni che avvengono al di fuori del campo di applicazione dell’Iva sono escluse dalla comunicazione in questione.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel documento qui analizzato, sono, altresì, escluse dalla comunicazione dello “spesometro” le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria sia per quanto riguarda i soggetti che hanno posto in essere tali operazioni, sia per i soggetti passivi d’imposta che le hanno ricevute. L’esclusione riguarda, ad esempio, i contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del gas, i contratti di locazione e di compravendita, le operazioni riportate negli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie.   

Infine, devono essere oggetto di comunicazione anche le operazioni di autoconsumo il cui importo non sia inferiore alla soglia di rilevanza.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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