NULL
Novità Iva
19 Dicembre 2013

Iva versata a seguito di accertamento: le nuove regole in materia di rivalsa e di detrazione.

Scarica il pdf

Nella Circolare n. 36 del 17 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha riportato le risposte ad una serie di quesiti relativi alla nuova disciplina in materia di esercizio del diritto di rivalsa dell’Iva versata a seguito di accertamento.

Riguardo all’ambito di applicazione della rivalsa, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la maggiore imposta può essere addebitata in via di rivalsa, purché successivamente al relativo pagamento, anche quando sia stata calcolata su una base imponibile determinata in via forfetaria, se riferibile comunque a specifiche operazioni effettuate nei confronti di determinati cessionari o committenti.

Non può, invece, essere esercitata la rivalsa dell’Iva quando l’imposta non è riferibile a specifiche operazioni effettuate nei confronti di determinati soggetti, come nel caso di Iva dovuta a seguito di accertamento induttivo.

La rivalsa dell’Iva secondo la nuova disciplina è applicabile agli accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, che ha modificato il DPR n. 633 del 1972, ossia successivamente alla data del 24 gennaio 2012.

La rivalsa può essere esercitata in tutti i casi di accertamento divenuto definitivo mediante accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio, adesione ai processi verbali di constatazione, acquiescenza, conciliazione giudiziale, mediazione, oppure per mancata impugnazione nei termini previsti dalla legge oppure ancora a seguito del passaggio in giudicato della sentenza emessa in caso di contestazione in sede giudiziaria della pretesa dell’Amministrazione finanziaria.

La rivalsa non è mai consentita in caso di atti non definitivi.

Non è, quindi, esercitabile il diritto di rivalsa in caso di Iva versata, a titolo provvisorio, in pendenza del giudizio avviato avverso l’atto di accertamento che ne contiene la liquidazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che, in caso di pagamento rateale dell’imposta definitivamente accertata, la rivalsa potrà essere esercitata in relazione al pagamento delle singole rate.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti in merito alla detrazione dell’Iva addebitata a titolo di rivalsa ed agli adempimenti connessi alla rivalsa ed alla detrazione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto