L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 6 dell’11 gennaio 2011, ha risposto all’interpello, riguardo all’individuazione dell’ammontare dell’Iva rimborsabile, con riferimento a periodi inferiori all’anno, da parte di un contribuente che ha optato per la tenuta della contabilità presso terzi.
In particolare, la questione posta dal contribuente è se, al fine di determinare l’Iva rimborsabile, ad esempio, del primo trimestre dell’anno, debbano essere presi in considerazione i risultati delle liquidazioni mensili di dicembre, gennaio e febbraio, in base a quanto previsto dalle regole relative alla tenuta della contabilità presso terzi, oppure le registrazioni effettuate nel trimestre gennaio, febbraio e marzo (trimestre solare).
L’Agenzia delle Entrate è giunta alla conclusione che, per determinare l’eccedenza Iva rimborsabile del primo trimestre, occorre far riferimento alla differenza tra l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo ed all’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nello stesso periodo.
Il contribuente, inoltre, dovrà tener conto, nelle liquidazioni e registrazioni successive, dell’eventuale sfasamento tra il totale degli importi effettivamente liquidati per il trimestre di riferimento e l’importo a credito risultante dalle operazioni registrate nel medesimo trimestre e chieste a rimborso.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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