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Novità Iva
25 Maggio 2013

Iva: forniti i chiarimenti riguardo ai nuovi criteri per l’individuazione del momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche con soggetti non residenti.

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Con la Circolare n. 16 del 21 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alle disposizioni relative al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche rese o ricevute nei confronti o da soggetti passivi non residenti in Italia. Tali disposizioni sono contenute nel sesto comma dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, introdotto dalla Legge comunitaria 2010. Il momento di effettuazione delle prestazioni in questione rileva ai fini dell’esigibilità dell’Iva e della tempestività dei relativi adempimenti.

Il criterio generale individuato dalla normativa è quello del momento dell’ultimazione delle operazioni o, se esse sono di carattere periodico o continuativo, quello della data di maturazione dei corrispettivi.

Inoltre, se prima del verificarsi di tali eventi, viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si considera effettuata, limitatamente alla parte pagata, alla data del pagamento.

Se, poi, le prestazioni in questione sono effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno e non sono previsti dei pagamenti nel periodo medesimo, le operazioni si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla loro ultimazione.

Nel caso specifico del committente nazionale che riceve una prestazione di servizi generica da un fornitore comunitario, il committente dovrà adempiere gli specifici obblighi di registrazione e fatturazione previsti dalla normativa (il rinvio è agli articoli 46 e 47 del Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito dalla Legge n. 427 del 29 ottobre 1993). Dovrà, quindi, numerare la fattura del fornitore comunitario ed integrarla con l’indicazione del controvalore in Euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile, espressi in valuta estera, e dell’Iva. Dovrà, poi, annotare la fattura così integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, facendo riferimento al mese precedente, distintamente, nel registro Iva delle vendite, con l’indicazione anche del corrispettivo espresso in valuta estera, ed annotare la medesima fattura integrata, sempre distintamente, nel registro Iva degli acquisti per esercitare la relativa detrazione eventualmente spettante. La fattura, in particolare, potrà essere annotata nel registro Iva acquisti a partire dal mese nel quale l’Iva diventa esigibile e fino alla scadenza del termine della dichiarazione annuale del secondo anno in cui l’imposta è divenuta esigibile. Infine, nel caso in cui non vi sia la ricezione della fattura emessa dal fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, dovrà essere emessa autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e questa autofattura dovrà essere annotata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

In caso di fornitore extracomunitario, sarà sempre il committente italiano a dover assolvere all’obbligo di versamento dell’imposta e dovrà farlo tramite l’emissione dell’autofattura.

Nella Circolare è, altresì, ricordato che, nel caso di prestatore di servizi italiano che effettui la prestazione nei confronti di committente non italiano, dovrà comunque essere emessa fattura e, in luogo dell’imposta, dovrà essere inserita l’annotazione “inversione contabile”, in caso di committente comunitario, o l’annotazione “operazione non soggetta”, nel caso di prestazione effettuata nei confronti di committente extracomunitario.

La normativa in questione non riguarda le prestazioni relative a particolari settori, come quelli dei beni immobili, del trasporto, della ristorazione e della locazione (prestazioni ex art. 7-quater del D.P.R. n. 633 del 1972) e le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi e ricreativi (prestazioni ex art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972). Non riguarda, inoltre, le prestazioni tra soggetti passivi italiani o con consumatori privati non residenti in Italia. Per tutte queste operazioni continuano ad applicarsi le regole generali e, quindi, risulta determinante ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione la data di pagamento del corrispettivo o, se anteriore, la data di emissione della fattura.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, inoltre, alcuni chiarimenti in merito alla distinzione tra le prestazioni uniche e le prestazioni periodiche o continuative. Tale distinzione è rilevante poiché, come detto, la nuova disciplina prevede per tali operazioni diversi criteri ai fini dell’individuazione del momento della loro effettuazione e, quindi, del momento a partire dal quale l’Iva diviene esigibile.

E’ stata richiamata, a tal proposito, la distinzione, rilevante ai fini della compilazione dei modelli Intrastat, tra la modalità di erogazione della prestazione “istantanea” (codice I), relativa alle ipotesi in cui i servizi sono erogati in un’unica soluzione, e la modalità di erogazione “a più riprese” (codice R), relativa alle ipotesi in cui i servizi sono erogati con una certa periodicità o continuità, e comunque l’erogazione è prolungata nel tempo.

L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che il momento di ultimazione della prestazione o di maturazione del corrispettivo (momenti nei quali si considerano effettuate, rispettivamente, le prestazioni uniche e le prestazioni periodiche o continuative) non coincide necessariamente con il momento del pagamento del corrispettivo.

Ancora, l’Agenzia delle Entrate, riferendosi all’ipotesi della prestazione eseguita da un soggetto comunitario, ha chiarito che deve ritenersi che la fattura da questi emessa sia indice dell’effettuazione dell’operazione e, quindi, dal momento in cui tale fattura è ricevuta dal committente italiano, l’imposta diviene esigibile e deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento.

Anche nell’ipotesi di prestatore extracomunitario, la ricezione da parte del committente italiano di un qualsiasi documento emesso dal prestatore, volto a certificare l’operazione resa, deve ritenersi indice dell’ultimazione dell’operazione o della maturazione del corrispettivo, con conseguente obbligo di emissione dell’autofattura.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, fornito specifici chiarimenti riguardo al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi nell’ambito del settore delle telecomunicazioni.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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